Superbonus: concepito male e corretto peggio

19/09/2023

Sia chiaro, chi scrive non è un sostenitore del superbonus "a tutti i costi", né un detrattore privo di senso della realtà (due fazioni contrapposte che purtroppo coinvolgono tanti esponenti della attuale classe politica italiana). Avendo seguito il suo concepimento normativo e la sua evoluzione (compresa ogni risposta dell'Agenzia delle Entrate, dell'Enea, dei tribunali,...), ritengo di essere perfettamente in grado di partecipare in maniera critica alla discussione (provando, però, a restare in ambito tecnico).

Per farlo occorre partire dal principio, il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ovvero il peggior provvedimento normativo si possa utilizzare per definire il quadro di riferimento di una misura che coinvolge aspetti di natura edilizia, fiscale, civilistica e penale.

Un errore in parte giustificabile dal particolare momento storico in cui è stato pubblicato il Decreto Rilancio (eravamo in piena pandemia) e che ha costretto il Governo Conte II ad anticipare una misura che era chiusa nel cassetto e che, probabilmente, non avrebbe mai visto la luce.

La definizione in fretta e furia del superbonus e del meccanismo di cessione del credito porta in dote alcuni errori iniziali (alcuni dei quali corretti in corsa) sia tecnici che di prospettiva.

I 4 principali errori

Dal punto di vista tecnico il primo grande errore è stato quello di aver concepito questa misura senza distinzione tra prime e seconde case. Un errore che ha generato un business senza precedenti, appannaggio di affaristi e gente senza scrupoli che hanno approfittato di una normativa giovane e della impreparazione dei principali soggetti che hanno contribuito a farla esplodere: i cessionari che nella prima fase acquistavano crediti senza gli adeguati controlli.

Il secondo grande errore non riguarda il superbonus ma il meccanismo delle opzioni alternative contenuto nell'art. 121 del Decreto Rilancio, frettolosamente esteso ai bonus senza controllo come il bonus facciate (principale artefice delle frodi di cui si è parlato negli ultimi 2 anni). Un errore risolto solo con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) quando la maggior parte dei buoi era già scappata dal recinto.

Errori certamente attribuibili al Governo che ha approntato la normativa, rimasto in carica fino al 13 febbraio 2021.

Il terzo grande errore è di prospettiva e riguarda l'orizzonte temporale per l'utilizzo di questo bonus inizialmente limitato al periodo 1 luglio 2020-31 dicembre 2021. Appena un anno e mezzo, meno se consideriamo che gli ultimi provvedimenti attuativi necessari per l'utilizzo del bonus sono arrivati i primi di ottobre del 2020.

Tale finestra temporale è state successivamente estesa (senza alcuna pianificazione della spesa) con Decreti Legge, leggi di conversione e leggi di Bilancio, che hanno coinvolto tutte le forze parlamentari che hanno sempre dato il loro benestare a tutte le proroghe che sono arrivate dalle seguenti norme:

  • dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
  • dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
  • dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
  • dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
  • dal Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
  • dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6;
  • dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
  • dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38;
  • dal Decreto-Legge 1 giugno 2023, n. 61 (Decreto Alluvioni) convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100 (proroga limitata ai territori colpiti dall'alluvione dell'Emilia Romagna);
  • dal Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset), in attesa di conversione in legge.

Sentir parlare oggi forze politiche che lamentano un presunto "buco per le casse dello Stato" quando loro stesse sono state le prime a richiedere più volte la proroga dei termini è un vero e proprio omaggio all'ipocrisia.

Il quarto errore è da attribuirsi alla semplificazione voluta dal Governo Draghi (anche in questo caso avvallata da tutto il Parlamento della XVIII Legislatura) con il Decreto Legge n. 77/2021 che prevedendo la deroga all'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 e la CILAS ha dato il via all'esplosione degli interventi che da quel momento hanno cominciato a viaggiare con una media di 3/4 miliardi di investimenti ammessi a detrazione al mese.

Conclusioni

Potrei continuare a parlare di errori ed evidenziarne molti altri ancora. Il problema, però, resta uno e uno solo: questi errori possono servire per migliorare un sistema che ha funzionato pur con tante criticità oppure continueranno ad essere utilizzati per meri scopi politici?

A cura di Ing. Gianluca Oreto
Direttore LavoriPubblici.it

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