Decreto Superbonus 2024: CANDE scrive ai Presidenti della Repubblica e del Consiglio

22/05/2024

Siamo ormai alle battute finali. Alla Camera dei Deputati sono cominciate le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus 2024). Poi sarà definitivamente game over (ma lo è già!).

Mentre scriviamo, riceviamo e pubblichiamo l’ultimo tentativo estremo da parte della Class Action Nazionale Dell’Edilizia (CANDE) con una lettera aperta inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

Di seguito il contenuto integrale della missiva a firma del Presidente CANDE Dott. Ing. Igor La Spada.

Lettera aperta CANDE

Egregio Presidente,

la nostra Associazione costituita in forma democratica, in rappresentanza sindacale ed economica di imprese, liberi professionisti e anche privati cittadini nostri sostenitori, sotto qualsiasi forma e ragione sociale, cooperativa e consortile che esercitano l’attività nel campo dell’edilizia, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi anche attraverso azioni di classe collettive, intende con la presente, esporre tutte quelle perplessità e problematiche che sono configurabili con l’approvazione e con le modifiche del DL 39 del 29.03.2024 ,  in procinto di essere convertito in Legge.

Riteniamo si stia configurando come questione predominante l’inammissibilità di una norma per effetto retroattivo  fino a determinarne l’incostituzionalità e il mancato rispetto del testo paracostituzionale c.d. Preleggi,  oltre al riferimento normativo privato quale il Codice Civile. Ne consegue uno scenario drammatico per le Imprese, i professionisti ed i cittadini minati sulla loro capacità economica e del risparmio oggi a rischio default, fino a scaturire un disastro sociale senza precedenti non solo per i soggetti a rischio ma anche per le casse dello Stato che pure  si ritroveranno a dover sostenere le 60.000 imprese coinvolte nelle operazioni contemplate col DL 39-2024, in 1.000.000 di dipendenti destinati agli ammortizzatori sociali, i professionisti rimasti fuori da ogni possibilità di incassare crediti abbondantemente maturati e cittadini, vuotati del loro C/C bancario e con ancora le proprie abitazioni incomplete e inagibili.   

Oramai Presidente, sono 2 anni e mezzo che il comparto Edilizia si ritrova catapultato in una situazione economica disastrosa e senza precedenti, scaturita dall’emanazione del Decreto Legge 34/2020 “cd RILANCIO” convertito con modifiche dalla Legge 77/2020 e nello specifico l’art. 119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, l’art. 121 “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” e l’art. 122 “Cessione dei crediti d’imposta, utilizzo e opzione anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti  di  credito  e  altri intermediari finanziari”.

Tutti i provvedimenti di cui sopra, vengono introdotti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19   

Tralasciando i 20 cambiamenti normativi in un lasso temporale brevissimo che riguardano solo l’art. 119 del predetto Decreto, seppur ritenuti fisiologici e col mero scopo di migliorare la norma dal punto di vista tecnico ed esecutivo, che hanno visto coinvolte molteplici figure del P.A. come l’Agenzia delle Entrate, l’ENEA, il MISE, il MEF e il MITE oltre alle Guide e le Risoluzioni a corredo di un progetto modello a disposizione di tecnici e Imprese, non possiamo fare invece altrettanto nei confronti delle 17 modifiche sempre comprese nel medesimo spazio tempo, verso gli artt. 121 e 122, del quale è doveroso ricordarne quelle più significative che hanno via via modificato prima e compromesso poi la natura dell’art. 121 ovvero al comma 3: “I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione  non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa  ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso...”  e la forma dell’art. 122  comma 1: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  dei  crediti d'imposta  elencati  al  successivo  comma  2   possono,   in   luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,  degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti  di  credito  e  altri intermediari finanziari”  e comma 3: “I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le  stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La  quota  di  credito  non  utilizzata  nell'anno  non  può'  essere utilizzata negli anni successivi,  e  non  può  essere  richiesta  a rimborso...”

Si riportano:

1) D.L. n°157 dell’11/11/2021 “decreto Anti - frode”

entra in vigore il 12/11/2021, abrogato dalla Legge n°234 del 30/12/2021 viene trasfuso in essa Visto di Conformità obbligo al rilascio del Visto di Conformità anche nel caso in cui il beneficiario si avvalga della detrazione diretta non occorre il rilascio del Visto di Conformità se il contribuente presenti direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, la dichiarazione precompilata obbligo al rilascio del Visto di Conformità se si opta per lo sconto in fattura e cessione del credito anche per i bonus fiscali diversi dal Superbonus. Obbligo al rilascio dell’asseverazione sulla congruità dei costi ove si opti per lo sconto in fattura e cessione del credito anche per i bonus diversi dal Superbonus Cessione del credito l’Agenzia delle entrate può sospendere, per un periodo di trenta giorni, l’efficacia della cessione del credito e delle relative comunicazioni, anche postume alla prima, nei casi in cui individuati profili di rischio cessioni e relative comunicazioni riprendono efficacia se decorsi i trenta giorni dalla sospensione e/o la stessa abbia avuto esito negativo Antiriciclaggio Banche, Istituti di Credito, Poste italiane e altri operatori finanziari non potranno acquisire crediti in operazioni assoggettate ai disposti antiriciclaggio Attività di accertamento e recupero del credito introdotte disposizioni per regolamentare dettagliatamente le attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate del credito indebitamente fruito Concorso nella violazione il concorso nella violazione e l’utilizzo irregolare del credito d’imposta sussistono anche nel caso in cui il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o il cessionario omettano l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.

PRIMO RALLENTAMENTO ALL’ACQUISTO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEGLI ISTITUTI FINANZIARI

2) L. n° 234 del 30/12/2021 “Legge di bilancio 2022

entra in vigore l’1/01/2022, dècalage aliquota agevolazione, confermato che gli interventi realizzati dai condomini, dalle persone fisiche, dalle Onlus, OdV, APS e Cooperative e dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari nel medesimo edificio o condominio, e gli interventi di demolizione e ricostruzione, possano fruire del Superbonus fino al 31/12/2025 nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2023, del 70% per le spese sostenute entro il 31/12/2024 e del 65% per le spese sostenute entro il 31/12/2025. Nelle proroghe, gli interventi negli edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti con agevolazione del 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2022 se al 30/06/2022 sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo; interventi effettuati dagli IACP, dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative che al 30/06/2023 abbiano realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo con fruizione del 110% anche per le spese sostenute entro il 31/12/2023; interventi di efficientamento energetico effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall’1/04/2009 per le spese sostenute fino al 31/12/2025. Bonus barriere architettoniche 75%, art. 119-ter: introdotta l’agevolazione nella misura del 75% per gli interventi aventi a oggetto l’abbattimento delle barriere architettoniche, con facoltà di optare per lo sconto in fattura e cessione del credito. Trasfusi i contenuti del Decreto anti-frode abrogato nell’art.122-bis: ai fini degli accertamenti da parte del fisco è previsto che, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di cessione del credito, possa operare sospensione se rilevati profili di rischio per un periodo non superiore a trenta giorni; definiti i criteri per classificare i profili di rischio circa le diverse tipologie dei crediti ceduti, il controllo della regolarità dei dati riportati nelle comunicazioni, dei dati inerenti i crediti ceduti e i soggetti interessati; definito il controllo si effettui a mezzo confronto con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria; disposto l’Agenzia delle Entrate operi anche rispetto a cessioni similari precedenti di parte dei medesimi soggetti; disposto, se individuati profili di rischio, la comunicazione perda efficacia e si effettuino i controlli su tutti i crediti precedentemente comunicati.

SECONDO RALLENTAMENTO ALL’ACQUISTO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEGLI ISTITUTI FINANZIARI

3) D.L. n° 4 del 27/01/2022 “Decreto Sostegni-ter”

entra in vigore il 27/01/2022, conv. con mod. dalla L. n° 25 del 28/03/2022 abrogato dalla L. n°25 del 28 marzo 2022.

Cessione del credito e sconto in fattura: è effettuabile una sola cessione del credito utilizzabile solo in compensazione, lo sconto in fattura può essere ceduto a terzi che, a loro volta, lo potranno solo compensare. Nelle proroghe, le spese sostenute nell’anno 2021 e le rate residue non fruite per le spese sostenute nell’anno 2020 possono essere comunicate entro il 29/04/2022 i titolari di partita IVA e soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società che presentano dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022 possono effettuare le comunicazioni per lo sconto in fattura e cessione del credito entro il 15/10/2022.

BLOCCO TOTALE ALL’ACQUISTO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEGLI ISTITUTI FINANZIARI

4) D.L. n° 13 del 25/02/2022 “Decreto Frode”

entra in vigore il 26/02/2022, abrogato dalla L. n°25 del 28/03/2022. Per le Asseverazioni e Attestazioni false, viene disposta la reclusione da due a cinque anni e multa compresa tra €50.000 e €100.000 per il professionista che assevera con false informazioni i requisiti tecnici e la congruità dei costi disposto per lo stesso professionista l’aumento di pena se rilevato conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri. La Polizza professionale, le polizze professionali del tecnico che assevera non dovranno più avere  massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse, ma non potranno, in ogni caso, avere massimale inferiore a € 500.000. Torna la cessione del credito nel quale sono ammesse oltre alla prima cessione, due successive cessioni ma esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ed imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, divieto di cessione parziale successiva alla prima e, con decorrenza dall’1/05/2022, per il monitoraggio delle cessioni, si attribuisce un codice identificativo univoco da riportare nelle comunicazioni successive alla prima. Si introduce l’obbligo al D.U.R.C. di congruità della manodopera per le opere edili di cui all’All. X al T.U.L.S., d. Lgs 81/2008, aventi importo maggiore a €70.000, al fine di fruire delle agevolazioni e utilizzare sconto in fattura e cessione del credito.

5) D.L. n° 21 del 21/03/2022 “decreto energia”

entra in vigore il 21/05/2022, conv. con mod. dalla L. n°51 del 20/05/2022. Per gli interventi Superbonus con importo maggiore ad €516.000, appaltatori e subappaltatori devono possedere la S.O.A. oppure fino all’1/07/2023 potrà essere documentato, al momento della sottoscrizione del Contratto d’Appalto, di aver già sottoscritto il contratto finalizzato al rilascio della S.O.A. dall’1/07/2023 i lavori si potranno appaltare e subappaltare solo se appaltatore e subappaltatore posseggono la S.O.A.. Non si applica il disposto ai cantieri risultanti in corso d’opera alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia e nel caso in cui il Contratto d’Appalto sia stato sottoscritto in data anteriore comprovando la stessa con data certa ai sensi dell’art. 2704 C.C.

LIMITAZIONE A IMPEGNI CONTRATTUALI D’APPALTO GIA’ SOTTOSCRITTI CON STUDI DI FATTIBILITA’

6) D.L. n° 50 del 17/05/2022 “decreto Aiuti

entra in vigore il 18/05/2022, conv. con mod. dalla L. n°91 del 15/07/2022. Nuova proroga con cui, entro il 31/12/2022 andranno ultimati i lavori negli edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti, a condizione che al 30/09/2022 sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo. Nuovo intervento sulla cessione del credito, dove viene consentita la quarta cessione del credito esclusivamente alle banche e società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto da Banca d’Italia nei confronti di clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa. Consentita la quarta cessione alle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate a decorrere dall’1/05/2022 nel limite massimo di tre. Viene introdotta, fermo restando la presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari, il recupero delle somme indebitamente fruite, pertanto, potrà avvenire anche nei confronti dei professionisti, delle imprese e delle banche.

GLI ISTITUI FINANZIARI NON ACQUISTANO PIU’ E SE LO FANNO OBBLIGANO I PROFESSIONISTI A FORNIRE UN’INFINITA’ DI GARANZIE, DOCUMENTI E VIDEO IN PRESENZA, PROFESSIONALMENTE UMILIANTI E CHE ACCENDONO LE CONTESTAZIONI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI.

7) D.L. n° 73 del 21/06/2022 “decreto Semplificazioni fiscali”

entra in vigore il 22/06/2022, conv. con mod. dalla L. n°122 del 04/08/2022. Gli istituti finanziari vigilati potranno cedere i crediti provenienti da sconto in fattura e cessione ai propri correntisti in possesso di partita IVA, quindi Imprese e Professionisti.

8) D.L. n° 115 del 09/08/2022 “decreto Aiuti-bis”

entra in vigore il 10/08/2022. conv. con mod. dalla L. n°142 del 21/09/2022. La responsabilità solidale viene limitata ai soli casi di dolo e colpa grave del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario, a condizione siano state osservate le disposizioni normative e siano state acquisite asseverazioni, attestazioni e visto di conformità si applica quanto sopra anche ai crediti maturati precedentemente all’introduzione dell’obbligo di acquisire le asseverazioni, le attestazioni e il visto di conformità, nel solo caso in cui il cedente, che dovrà comunque coincidere con il fornitore e non essere un “soggetto qualificato”, acquisisca la superiore documentazione.

9) D.L. n° 176 del 18/11/2022 “Decreto Aiuti-quater”

entra in vigore il 19/11/2022. conv. con mod. dalla L. n°6 del 13/01/2023. Viene confermata per i condomini e assimilati, per gli edifici appartenenti ad un solo proprietario, anche in comproprietà, per le Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, la fruizione dell’aliquota al 90% per le spese sostenute nel 2023, con dècalage al 70% per l’anno 2024 e al 65% per l’anno 2025. Nelle proroghe, gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti potranno sostenere le spese fino al 31/03/2023 a condizione sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30/09/2022. Gli interventi iniziati a decorrere dall’1/01/2023 sugli edifici unifamiliari e sulle unità indipendenti sono prorogati al 31/12/2023, solo per le prime case, se il beneficiario detenga titolo sull’immobile e non abbia reddito di riferimento annuo maggiore a €15.000,00. Sono prorogati al 31/12/2025 con aliquota del 110% gli interventi realizzati da soggetti che esercitano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, se proprietari, nudi proprietari, usufruttuari o comodatari, per i soli immobili in categoria catastale B/1, B/2 e D/4. Viene inoltre confermato il fondo per € 20 milioni per l’anno 2023 con decorrenza dall’1/01/2023, quale contributo a favore dei soggetti titolari di prime case unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. Con le cessioni comunicate fino al 31/10/2022 il cessionario ha facoltà di compensare le quote in dieci anni, invece di quattro o cinque. Aumentate da due a tre le cessioni del credito, ma dopo la prima cessione ne sono ammesse al massimo altre tre nei confronti di banche, intermediari e assicurazioni. Infine con l’intervento di di SACE, si potranno concedere garanzie in favore delle banche, istituzioni finanziare e soggetti abilitati al credito, per concedere liquidità alle imprese che hanno effettuato interventi aventi a oggetto il Superbonus.

10) L. n°197 del 29/12/2022 “Legge di Bilancio 2023”

entra in vigore l’1/01/2023. Gli interventi realizzati dai condomini e assimilati, e dalle persone fisiche sugli edifici composti da due a quattro unità fruiranno dell’agevolazione, del 110% per le spese sostenute nell’anno 2023, se: condomini - le delibere sono state approvate prima del 18/11/2022 e la Cilas è stata presentata entro il 31/12/2022; condomini - le delibere sono state approvate tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 e la Cilas è stata presentata entro il 25/11/2022; fabbricati composti da due a quattro unità di un solo proprietario, anche in comproprietà: la Cilas è stata presentata entro il 25/11/2022; diversamente alle ipotesi superiori l’aliquota viene ridotta al 90% per le spese sostenute nell’anno 2023, al 70% per l’anno 2024 e al 65% per l’anno 2025. Gli interventi invece realizzati sugli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti: agevolazione 110% fino al 31/03/2023: se i lavori sono stati iniziati anteriormente o dopo il 30/06/2022 e al 30/09/2022 sia stato effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo; aliquota del 110% fino al 30/06/2022: se i lavori sono iniziati prima del 30/06/2022 e al 30/09/2023 non è stato realizzato il 30% dell’intervento complessivo; non fruiscono dell’agevolazione 110%: se i lavori sono iniziati dopo il 30/06/2022 e al 30/09/2022 non è stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo; agevolazione del 90% per le spese sostenute dall’1/01/2023 al 31/12/2023 se il beneficiario è titolare di un diritto reale sull’immobile, lo stesso immobile costituisca la sua abitazione principale ed il suo reddito di riferimento non sia maggiore a € 15.000. Gli interventi realizzati dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa fruiranno dell’agevolazione del 110% fino al 31/12/2023 se al 30/06/2023 sono stati realizzati lavori pari al 60% dell’intervento complessivo gli interventi realizzati dalle Onlus, OdV e APS e gli interventi di demolizione e ricostruzione fruiranno dell’agevolazione del 110% fino al 31/12/2023 se al 31/12/2022 sono state presentate la Cilas e la delibera assembleare o la richiesta del titolo abilitativo edilizio diversamente dai superiori casi l’aliquota è ridotta al 90% per il 2023, al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025. E’ ammessa l’installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo per le Onlus, le OdV e le APS, in aree o strutture non pertinenziali di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove realizzati gli interventi Superbonus, ma se questi ricadono all’interno di centri storici.

11) d.L. n° 11 del 16/02/2023 “Decreto Cessioni”

entra in vigore il 17/02/2023, conv. con mod. dalla L. n°38 dell’11/04/2023. Gli Enti Locali non potranno acquistare crediti edilizi; limitata la responsabilità solidale sulla base della produzione documentale del cessionario.

BLOCCO ULTERIORE ANCHE DAGLI ENTI LOCALI – SI MOBILITANO LE REGIONI A PARTIRE DALLA BASILICATA,  MA A TUTT’ORA NULLA DI FATTO

12) d.L. n°104 del 10/08/2023 “Decreto Asset”

entra in vigore l’11/08/2023, conv. con mod. dalla L. n°136 del 09/10/2023. Si dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate, il mancato utilizzo del credito derivante dallo sconto in fattura e cessione del credito, ovvero se questi non siano fruibili per motivazioni differenti dal decorso dei termini. La comunicazione deve essere trasmessa dall’ultimo cessionario nel termine di trenta giorni a decorrere da quello in cui si è venuti a conoscenza della non utilizzabilità del credito e nei casi nei quali si sia venuti a conoscenza della mancata possibilità di utilizzare il credito prima dell’1/12/2023, la scadenza è il 02/01/2023. La mancata comunicazione prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 100,00.

ELEVATISSIMA PROBABILITA’ DI PERDERE IL CREDITO D’IMPOSTA REGOLARMENTE MATURATO,  DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

13) D.L. n°212 del 29/12/2023 “Decreto Superbonus”

entra in vigore il 30/12/2023, conv. senza mod. dalla L.n°17 del 22/02/2024. Prevista una forma di tutela nei confronti dei cessionari per gli interventi di Superbonus non ultimati dopo il primo o dopo il secondo SAL, con la misura salva SAL sconto in fattura e cessione del credito per lavori realizzati fino al 31/12/2023, non saranno oggetto di recupero se non ultimato l’intervento. Deroga al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio nelle casistiche rientranti nella misura salva SAL. Si inserisce il DIVIETO alla fruizione indiretta dell’agevolazione, attraverso le opzioni sconto in fattura e cessione del credito anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, se non richiesto il titolo abilitativo edilizio entro il 30/12/2023. Viene l’obbligo obbligo alla stipula di polizza per i beneficiari che usufruiscono del Superbonus nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. Contributo per i redditi bassi ovvero per i beneficiari con reddito di riferimento non maggiore a €15.000 se realizzato almeno un SAL entro il 31/12/2023 in misura non inferiore al 60% dell’intero intervento al 31/12/2023.  In materia di barriere architettoniche, dal 30/12/2023 l’agevolazione è ammessa solo per gli interventi aventi a oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici l’osservanza dei requisiti richiesti per l’agevolazione deve risultare da una Asseverazione ai sensi del D.M.236/1989, rilasciata da tecnico abilitato e nella Cessione del credito e sconto in fattura, restano fruibili per gli interventi effettuati dai condomini con prevalente destinazione abitativa, dalle persone fisiche per opere sugli edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti solo nei casi in cui il contribuente abbia un reddito di riferimento non maggiore a €15.000,00 (non applicato solo se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile), sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare e questa sia adibita ad abitazione principale.

14) D.L. n°39 del 29/03/2024 “Nuovo Decreto Superbonus”entra in vigore il 30/03/2024, in fase di conversione.

Restano consentiti sconto in fattura e cessione del credito per i lavori effettuati negli immobili danneggiati dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 06/04/2009 e a far data dal 24/08/2016 e restano consentiti sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi Superbonus se alla data in cui entrato in vigore il decreto legge: per le opere non condominiali sia stata presentata la Cilas per le opere condominiali sia stata presentata la Cilas e adottata la delibera per la realizzazione dei lavori per le opere di demolizione e ricostruzione sia stata presentata richiesta per l’ottenimento del titolo abilitativo edilizio.

Restano consentiti lo sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi diversi dal Superbonus se alla data in cui entrato in vigore il decreto legge: sia stata presentata la richiesta di un titolo abilitativo edilizio per i lavori in edilizia libera per i quali non è previsto titolo abilitativo, se iniziati per i lavori in edilizia libera per i quali non è previsto titolo abilitativo non iniziati se sia stato stipulato un Contratto d’Appalto e pagato un acconto sul prezzo; restano consentiti lo sconto in fattura e cessione del credito per il bonus barriere architettoniche 75% le spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto legge; restano consentiti lo sconto in fattura e cessione del credito per il bonus barriere architettoniche del 75% le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge: se antecedentemente alla stessa sia stato presentato il titolo abilitativo edilizio e iniziati i lavori se gli interventi rientranti nell’attività edilizia libera e non iniziati i lavori ma se sottoscritto il Contratto d’Appalto e versato un acconto sul prezzo.

Stop alla Remissione in bonis: non si applica per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dello sconto in fattura e cessione del credito, anche per le rate residue non fruite degli anni precedenti. Entro il 04/04/2024 può essere effettuata la sostituzione delle comunicazioni per lo sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute nell’anno 2023 e per le cessioni delle rate residue non fruite per gli anni 2020, 2021 e 2022 trasmesse dall’1/04/2024.

Sanzioni per omessa trasmissione dati all’ENEA: se iniziati i lavori l’applicazione di una sanzione amministrativa di €10.000,00 se non iniziati i lavori la decadenza dell’agevolazione fiscale.

Viene sospesa la fruizione dei bonus edilizi per i soggetti in posizione debitoria con l’Erario, fino alla concorrenza dell’importo del debito, se scaduti i termini delle iscrizioni a ruolo, carichi assegnati agli agenti della riscossione dovuti a imposte erariali, atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con importo superiore a €10.000 non si applica la sospensione di cui sopra se sono in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateizzazioni non decaduti.

Estensione della responsabilità solidale del cessionario nelle ipotesi di concorso nella violazione.

Tanto si doveva con l’intento di presentare uno scenario normativo complesso, controverso e pericoloso nel quale aziende, professionisti e cittadini sono stati coinvolti proprio per il RILANCIO dell’economia del Paese attraverso interventi in edilizia che avrebbero anche fronteggiato l’emergenza energetica così come dettato dai parametri europei.

Solo in questi giorni si è potuto costatare quanto la bozza al DL 39/2024 di cui al punto 14, già approvata in Senato e in attesa del giudizio della Camera dei Deputati per la conversione definitiva, sia irrimediabilmente dannosa, perché interviene per l’ennesima volta sulla capacità delle imprese a voler vendere, anzi svendere i propri crediti d’imposta maturati e giacenti sui cassetti fiscali già dal gennaio 2022 col DL Sostegni Ter.

Intanto si riporta all’evidenza il disegno verso le Banche e verso gli intermediari finanziari come da proposta art. 4 bis, del Testo 6° Commissione Permanente (Finanze e Tesoro) n. 1092-A del 15-05-2024, che vieta la compensazione dei crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, c.1, lettera a) e b), del DL 34/2020 convertito con L 77/2020, con i debiti di cui all’art. 17 c.2 lettere e, f) e g) del Dlgv n. 241/1997 ecc.,  a partire dal 1° gennaio 2025 e per 10 quote annuali di pari importo. Così come nel nuovo comma 3 ter, il quale dispone inoltre per le rate annuali a partire dal 2025 dei crediti d’imposta con attribuito un codice identificativo univoco, per ripartirle poi in sei rate annuali di pari importo e, la quota dei crediti d’imposta non utilizzata nell’anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Altresì le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti, non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite.

Quanto finora rappresentato, porta al riscontro immediato sulla volontà unilaterale da parte delle figure finanziarie di cui al presente Decreto, di interrompere tutti quei contratti già in essere, riguardo proprio all’acquisto dei crediti d’imposta ancora giacenti nei cassetti fiscali delle Imprese. Ne consegue un numero spropositato di ricorsi e contenziosi l’una verso l’altra figura fisica e giuridica o, fino al doveroso coinvolgimento della Presidenza del Consiglio, responsabile di una norma a nostro giudizio, dannosa e retroattiva.

L’ennesima prova di forza alla quale vengono sottoposte le imprese e che ne determinerà senz’altro, la loro non sopravvivenza proprio a causa delle ripetute modifiche normative di cui sopra, che non solo hanno compromesso la versatilità del credito d’imposta così come alle origini, ma hanno dato il via ad un mercato folle che vede vendite al cessionario anche per il 50% del loro valore contabile. Tutto questo porta al risalto anche il totale silenzio di Banca d’Italia, che di certo non ha inciso per nulla sulla rigorosa definizione e stabilizzazione dei tassi d’interesse proprio sul nuovo mercato dei crediti d’imposta.

Riteniamo questa variante, oltre all’obbligo della compensazione non più in 4 anni ma in 10, intervenire su una norma già scritta e più volte modificata sulla quale imprese, professionisti e cittadini hanno stipulato contratti. Detta “retroattività” sarà certamente impugnata, a tutela del contribuente così come previsto all’art.11 c.1 delle preleggi CC “La norma non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo”.

Ad incrementare i contenziosi presso i tribunali nazionali, sarà anche l’inserimento dell’art. 4 ter del suddetto art. 121 c.1 che in materia di “Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”,  che apre alle contestazioni di carattere tecnico e contabile alle quali sono chiamati ad intervenire i VVUU piuttosto che i tecnici comunali, riguardo ad una materia complessa come quella Edile di Eco-Sisma bonus e già costituita per natura da un considerevole numero di norme e di variazioni normative di carattere tecnico-economiche e finanziarie,  oltre a riferimenti e a considerazioni progettuali personalizzate dai Progettisti addetti ai lavori, provocheranno ulteriori contestazioni e innumerevoli ricorsi ivi inclusi disagi alla popolazione nel subire ispezioni, controlli e sondaggi tecnici al limite delle norme sul rispetto della proprietà privata,  della privacy e dello stato di stress psico-fisico dei cittadini. Questo incitamento alla segnalazione dietro riconoscimento di un premio che per l’occasione viene elevato fino al  50% delle somme riscosse, apre la caccia al trasgressore anche dove il trasgressore non c’è proprio perché in palio vi sono molti soldi e ogni progetto può diventare opinabile e dunque contestabile. 

Si sancisce con la conversione del DL39/2024 e s.m., la perdita di tutti i crediti d’imposta lecitamente maturati e in tutela di legittimo affidamento, da bonus edilizi per Imprese, Professionisti e Cittadini in un ammontare presunto di 170 Miliardi di Euro non in pancia al Governo Italiano bensì nei cassetti fiscali a perdere dei contribuenti italiani, risparmi spostati dal C/C personale ad un cassetto di propriètà  del fisco: ad oggi l’Agenzia delle Entrate contabilizza 46 Miliardi di Euro compensati e non pagati dall’inizio del DL Rilancio (Audizione A.D. Ruffini).

Altra concausa di rilevante importanza la fanno il credito d’imposta da Superbonus e da bonus facciate, i quali si configurano oggi nella classificazione contabile di “pagabile” o “payable” secondo Regolamento UE 549 del 2013 e del relativo documento amministrativo SEC2010 (Regolamento nuovo sistema Europeo dei conti nazionali e regionali), e che dunque sono da ritenersi come unicum, ovvero fonte normativa UE direttamente applicabile. Detta classificazione non risulta essere applicata dal Ministero delle Economie e Finanze tantomeno dallo strumento AdE. Tesi rafforzata dalle stesse modifiche apportate al DL 39 in questione proprio al comma 3 ter: “la quota dei crediti d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Altresì le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti, non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite”

Ed e’ proprio al Regolamento UE SEC2010 che vogliamo fare appello. In particolare il paragrafo 20.167 per il credito pagabile che recita : ”I crediti d'imposta possono essere dovuti, nel senso che qualsiasi importo del credito che ecceda il debito d'imposta sarà pagato al beneficiario”.

Anche Eurostat per mezzo del suo Direttore Dr. Luca Ascoli con lettera del 29/02/2023 al Presidente di ISTAT Dr. Giancarlo Blagiardo, interviene sulla tenuta dei conti nazionali e sulla  nuova classificazione di “pagabile” del credito di imposta da Superbonus e bonus facciate e secondo la MGDD (Manual on Government Deficit and Debt) nella parte 2.2.2.4.3 paragrafi 48 e 49, dove si evidenzia la possibilità di compensare il debito fiscale totale verso le autorità fiscali, piuttosto che un’imposta specifica (spesso l’imposta sul reddito) vale a dire, includendo altre passività fiscali (ad esempio, IVA) e/o contributi sociali, aumenta considerevolmente le possibilità per i contribuenti di utilizzare effettivamente il credito d'imposta. Inoltre il comma 38 del medesimo MGDD recita:  “Quando il credito d'imposta può essere trasferito a qualsiasi soggetto (ad eccezione delle parti correlate), la probabilità che esso vada perduto è molto bassa ed è quindi da considerarsi come un credito d'imposta spettante, a meno che non vi sia la prova che una somma non trascurabile andrà sprecata”.

Ebbene, le modifiche e/o integrazioni al DL39/2024 vanno in totale disaccordo con quanto definito dal Regolamento UE SEC2010 e la MGDD di Eurostat, che saranno spunto per aprire in tale direzione, numerosi contenziosi con la giustizia tributaria e civile in materia di risarcimento fino alla richiesta di disapplicazione della norma che vìola un regolamento superiore come quello UE a danno dei contribuenti.

Anche Eurostat sembra intenzionata a verificare la tenuta dei conti dell’Italia proprio perché col cambio di  classificazione di credito da “non pagabile” ovvero sprecabile e spalmabile nelle annualità previste dal bonus a “pagabile”, ovvero non sprecabile/rimborsabile e da contabilizzare nell’anno di sostenimento della spesa, ha pesantemente contribuito all’innalzamento del rapporto Deficit/PIL oggetto di contestazione da parte della Commissione Europea, fino alla probabile apertura a giugno, di una nuova procedura d’infrazione nei confronti del nostro paese.

Il nostro disappunto si estende anche in tutela dei privati cittadini che hanno eseguito i lavori sulle proprie abitazioni senza usufruire delle opzioni “sconto in fattura o cessione del credito” e che con le modifiche alla disciplina in materia di “Remissione in bonis” all’art. 2 del predetto DL39/2024, vede definita al 04/04/2024 la data ultima per comunicare ad AdE l’opzione scelta sul credito maturato, contravvenendo dunque alla possibilità da parte del contribuente di portare per diritto, quelle correzioni necessarie alle comunicazioni invece compilate erroneamente oppure, nel caso si decidesse per una diversa destinazione del credito. Il tutto con l’ammenda per il cittadino su ogni rettifica ma pur sempre entro una consapevole data concessa ovvero entro il 15 ottobre 2024, data  entro la quale ogni cittadino aveva già fatto affidamento. La devastante norma fa perdere al contribuente, contrariamente a quanto invece stabilito proprio  dal Regolamento Europeo SEC2010 in regime di “pagabilità”, quel differenziale tra debito verso l’erario e credito maturato con i bonus edilizi. Inoltre si annulla con tale manovra la possibilità, sempre per il cittadino, di gestire un periodo di 6 mesi per la ricerca di un’acquirente a cui cedere il credito anche previo pagamento delle previste sanzioni pecuniarie (€ 250,00 a comunicazione).

Una norma forzata, egregio Presidente che non solo mette in ginocchio il comparto edile tutto e cittadini al seguito, ma pone lo Stato in una condizione di pessima affidabilità nei confronti dei cittadini, siano essi Codice Fiscale che Partita Iva.

La ringraziamo dunque per la sua attenzione verso un disagio tangibile come questo e dunque, siamo certi di una sua riflessione nel merito e affinché possa garantire con autorevolezza l’acquisizione di un diritto per il cittadino che ha rispettato ed eseguito una Legge dello Stato.

Può infine confidare assolutamente sulla nostra massima disponibilità ad approfondire la questione, fino al punto di voler suggerire correzioni eque e proprio per questo, siamo a ringraziarla e a porgerle i nostri più cordiali saluti.

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