Pillole di giurisprudenza: il Consiglio di Stato su CILAS e stato legittimo
Le difformità edilizie localizzate in parti dell’edificio non interessate dagli interventi agevolati non incidono sulla validità della CILA-Superbonus.
È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8959/2025, che ha annullato il provvedimento comunale di improcedibilità fondato su presunti abusi presenti nel piano seminterrato dell’immobile, totalmente estraneo al progetto agevolato.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, la CILAS è un procedimento “autonomo sul piano strutturale e funzionale” rispetto alla verifica complessiva dello stato legittimo. Ne deriva che eventuali irregolarità esterne al perimetro dei lavori dichiarati non rientrano nel controllo esercitabile dal Comune e non possono essere utilizzate per negare l’accesso al beneficio fiscale. Come precisato nella motivazione, “le irregolarità riferite a parti non interessate dalla CILA non possono precludere la spettanza del beneficio”.
La decisione si inserisce nel solco tracciato dal nuovo art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, che distingue lo stato legittimo delle parti private da quello delle parti comuni, ridimensionando l’applicazione generalizzata del principio di unitarietà dell’organismo edilizio. Il controllo sull’intervento resta quindi circoscritto alle porzioni direttamente oggetto dei lavori, senza estensioni indebite a difformità non pertinenti.
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