Responsabilità infortuni cantieri edili
Giulio Lusardi

SPESSO LO ACQUISTANO CON
Valutazione rischio sismico nei luoghi di lavoro 35.00 €
I Requisiti acustici passivi degli edifici e la classificazione acustica 28.00 €
DESCRIZIONE
Incarichi a rischio di condanna penale e
civile
Responsabile lavori, Coordinatore progettazione,
Coordinatore esecuzione, Direttore dei lavori, Direttore di
cantiere, RSPP, Progettista
Con le più significative sentenze di cassazione che
individuano le responsabilità relative a gravi infortuni nei
cantieri edili
Il legislatore è costantemente impegnato nella predisposizione di
normative tendenti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e
di salute di tutti i luoghi di lavoro e, in particolare, dei
cantieri edili che però continuano a costituire il settore
lavorativo a più alto rischio e in cui si verifica il maggior
numero di infortuni gravi.
Le responsabilità di questi infortuni coinvolgono quasi sempre,
oltre che le figure tradizionali, da sempre presenti in cantiere,
costituite da datore di lavoro, dirigente e preposto, anche le
nuove figure professionali previste dalle direttive sociali, in
particolare dalla Direttiva 92/57/CEE, recepita, nel nostro Paese
con il D.Lgs. n. 494/1996, poi abrogato e sostituito dal Titolo IV
del D.Lgs. n. 81/2008.
Queste nuove figure sono il responsabile dei lavori, il
coordinatore progettazione, il coordinatore esecuzione e l'RSPP;
ma, in caso di grave infortunio, responsabilità possono gravare
anche sul direttore dei lavori, in particolare se la tipologia
delle attività da svolgere non richiede la nomina dei coordinatori
sicurezza.
Con questo testo, riportando le conclusioni di quasi duecento
sentenze di Cassazione relative a gravi infortuni verificatisi nei
cantieri edili, si vuole ricordare, in particolare ai coordinatori
sicurezza, la complessità e la delicatezza dell'attività che sono
chiamati a svolgere, per metterli in guardia al fine di evitare di
tenere i comportamenti, giudicati non corretti dai giudici di
merito, che hanno determinato la condanna dei colleghi.
Numerose sono le sentenze di condanna dei coordinatori
progettazione dovute a contenuti carenti del Piano di Sicurezza e
di Coordinamento, mentre spesso i coordinatori esecuzione vengono
ritenuti responsabili di aver fatto controlli superficiali nel
corso delle visite di cantiere e, in qualche caso, di non aver
preso il provvedimento di sospensione delle lavorazioni che
comportano un "pericolo grave ed imminente" per gli addetti.
Naturalmente le responsabilità dei coordinatori sicurezza sono
ancora maggiori in caso di incarico plurimo; infatti, spesso, allo
stesso professionista viene affidato sia l'incarico di coordinatore
progettazione che di coordinatore esecuzione e, in molti casi,
anche quello di responsabile dei lavori e\o di direttore dei
lavori; mentre per quanto riguarda l'RSPP spesso viene chiamato a
svolgere le relative funzioni il direttore di cantiere.
Per ogni sentenza riportata si è indicato anche l'articolo di
legge, in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 che, non essendo stato
rispettato, ha causato il tragico evento e le norme di buona
tecnica di cui è necessario tenere conto in caso di carenza della
normativa, in modo che il lettore possa avere una visione completa
per quanto attiene ai controlli, anche documentali, che ha
l'obbligo di effettuare.
Giulio Lusardi, laureato in ingegneria meccanica,
ha un'esperienza ultra quarantennale nel campo della sicurezza sul
lavoro in generale e dei cantieri edili in particolare, maturata
prima all'ENPI e poi all'ISPESL, istituto per il quale ha avuto per
dodici anni l'incarico di direttore del dipartimento di Palermo. Ha
effettuato numerose inchieste infortuni in qualità di consulente
tecnico di ufficio per la Procura di Palermo, ha collaborato con la
Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo ed ha coordinato e
svolto le funzioni di docente per numerosi corsi di formazione di
120 e 40 ore per coordinatori sicurezza e per i moduli A e B di
formazione degli RSPP.
È autore di numerosi testi ed articoli, pubblicati su riviste
specializzate, riguardanti la sicurezza dei cantieri edili e, in
particolare, degli apparecchi di sollevamento materiali e
persone.
Indice
PRESENTAZIONE
PREMESSA
1. MODALITÀ DI NOMINA DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE
CONTRIBUISCONO ALLA REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO, ALLA
PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ED AL CONTROLLO DELLA
LORO APPLICAZIONE
1.1. Tempistica di nomina dei coordinatori sicurezza, del direttore
dei lavori, del direttore operativo, del RUP e del Responsabile
Lavori
1.2. Possibilità di accorpamento di funzioni per progettisti,
responsabile lavori, coordinatori sicurezza, direttore dei lavori e
collaudatori
1.3. Obblighi di accorpamento di funzioni per i lavori pubblici
1.4. Incompatibilità di funzioni tra i coordinatori sicurezza e
altri soggetti che concorrono alla realizzazione dell'opera
2. SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. N. 81/2008 A CARICO DEI
SOGGETTI IMPEGNATI AD ASSICURARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI IN CANTIERE
2.1. Sanzioni a carico del committente o del responsabile
lavori
2.2. Sanzioni a carico dei coordinatori sicurezza
2.3. Sanzioni a carico dei datori di lavoro delle imprese
esecutrici
2.4. Sanzioni a carico del direttore di cantiere
2.5. Sanzioni a carico del direttore dei lavori e dell'RSPP
2.6. Attuazione delle prescrizioni dell'organo di vigilanza e
pagamento della relativa sanzione
3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE O DEL
RESPONSABILE DEI LAVORI
3.1. Individuazione della figura del committente e del responsabile
dei lavori
3.2. Facoltà per il committente di nominare un responsabile dei
lavori e modalità di conferimento dell'incarico
3.3. Il committente non può nominare responsabile lavori il datore
di lavoro dell'impresa esecutrice
3.4. Requisiti professionali del responsabile dei lavori
3.5. Necessità, in particolare per i lavori pubblici, della
formalizzazione della nomina del responsabile dei lavori
3.6. Il responsabile dei lavori non può accettare l'incarico se non
ha una competenza tecnica adeguata
4. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE
LAVORI
4.1. Obbligo di nomina dei coordinatori sicurezza in caso di
presenza di più imprese in cantiere
4.2. Tempistica di nomina dei coordinatori sicurezza in caso di
lavori privati di importo inferiore a 100.000 euro
4.3. Numero di professionisti a cui poter affidare l'incarico di
coordinatore esecuzione e corrette modalità di affidamento
dell'incarico
4.4. Non consentito l'affidamento dell'incarico di coordinatore
sicurezza ad una associazione temporanea di professionisti
4.5. Obbligo di verifica, da parte del committente o del
responsabile dei lavori, dei requisiti dei coordinatori
sicurezza
4.6. Obbligo del committente o del responsabile dei lavori di
controllare l'operato dei coordinatori sicurezza
4.7. Obbligo di verifica, da parte del committente o del
responsabile dei lavori, dell'idoneità tecnico-professionale delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
4.8. Obbligo di verifica, da parte dell'impresa affidataria,
dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese
subappaltatrici
5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CHIAMATO A
SVOLGERE LE FUNZIONI DI COORDINATORE PROGETTAZIONE
(CSP)
5.1. Requisiti professionali dei coordinatori sicurezza
5.2. Necessità di aggiornamento periodico per i coordinatori
sicurezza
5.3. Possibilità per il CSP di predisporre il PSC ed il fascicolo
utilizzando un modello semplificato
5.4. Particolare importanza del PSC nel caso di lavori pubblici
5.5. CSP può essere sanzionato dall'organo di vigilanza
5.6. Responsabilità del CSP in caso di gravi infortuni in
cantiere
6. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CHE SVOLGE
LE FUNZIONI DI COORDINATORE ESECUZIONE (CSE)
6.1. La stazione appaltante può stabilire particolari criteri di
professionalità per l'affidamento dell'incarico di CSE
6.2. Possibilità del CSE, nel caso di lavori pubblici, di avvalersi
del supporto di un collaboratore
6.3. Ulteriori compiti a carico del CSE, oltre a quelli relativi
alla sicurezza sul lavoro
6.4. Il CSE può essere sanzionato dall'organo di vigilanza
7. RESPONSABILITÀ PENALI A CARICO DEL COORDINATORE
ESECUZIONE IN CASO DI GRAVI INFORTUNI IN CANTIERE
7.1. Mancata verifica, da parte del CSE, dell'applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, dei
contenuti del PSC
7.2. Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di adeguare
(ove necessario) il PSC
7.3. Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE nominato in
corso d'opera, di predisporre il PSC
7.4. Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di verificare
i contenuti dei POS predisposti dalle imprese esecutrici
7.5. Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di vigilare
sul rispetto della normativa generale di sicurezza da parte delle
imprese esecutrici
7.6. Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di comunicare
agli organi di vigilanza le inadempienze delle imprese
esecutrici
7.7. Mancato rispetto dell'obbligo, a carico del CSE, di sospendere
le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente
7.8. Comportamento che deve tenere il CSE per evitare rischi di
condanna penale
7.9. Responsabilità del CSE se si ingerisce nell'esecuzione dei
lavori
7.10. Condizioni per le quali non è riconosciuta la responsabilità
del CSE
8. LA FIGURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI, SUOI OBBLIGHI E
RESPONSABILITÀ
8.1. Numero di direttori dei lavori che la Stazione Appaltante può
nominare
8.2. Comportamento che deve tenere il direttore dei lavori che
svolge anche l'incarico di CSE
8.3. Obbligo del direttore dei lavori di verificare il rispetto
delle caratteristiche del manufatto in corso di realizzazione a
quanto indicato nel permesso di costruire
8.4. Obblighi del direttore dei lavori relativi al controllo della
regolarità della documentazione delle imprese esecutrici
8.5. Responsabilità del direttore dei lavori correlate alla
regolare esecuzione dei lavori
8.6. Particolari responsabilità del direttore dei lavori – libero
professionista
8.7. Presenze che il direttore dei lavori deve assicurare in
cantiere
8.8. Responsabilità del direttore dei lavori, in caso di grave
infortunio in cantiere, se si è ingerito nell'esecuzione dei
lavori
8.9. Condizione per le quali non sussiste responsabilità del
direttore dei lavori, in caso di grave infortunio in cantiere
8.10. Facoltà del direttore dei lavori di ordinare la sospensione
dei lavori
8.11. Poteri del direttore dei lavori e interventi che può mettere
in atto
9. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI
CANTIERE
9.1. Obbligo di specifica formazione del direttore di cantiere
9.2. La figura del direttore tecnico di cantiere può coincidere con
quella del direttore tecnico dell'impresa
9.3. Condizioni di validità della delega di funzioni in materia di
sicurezza, da parte del datore di lavoro, al direttore tecnico di
cantiere
9.4. La nomina, da parte del datore di lavoro, dell'RSPP non
costituisce delega di funzioni
9.5. Responsabilità del delegato anche se privo di portafoglio di
spesa
9.6. Validità della delega di funzioni anche in caso di imprese di
dimensioni medio-piccole
9.7. Validità della delega di funzioni soltanto se il delegato può
efficacemente svolgere le funzioni delegate
9.8. Responsabilità del direttore di cantiere – delegato alla
sicurezza
9.9. Particolare responsabilità del direttore di cantiere se viene
incaricato dal datore di lavoro di predisporre il POS
9.10. Particolare responsabilità del direttore di cantiere se viene
incaricato dal datore di lavoro di predisporre il PSS
9.11. Obbligo del direttore di cantiere di vigilare sul rispetto
delle condizioni di sicurezza del cantiere
9.12. Particolari responsabilità del direttore di cantiere
dell'impresa appaltante
9.13. Responsabilità del direttore di cantiere che praticamente
svolge anche le funzioni di capo cantiere
9.14. Obbligo di specifica formazione del capocantiere
9.15. Possibilità per il direttore tecnico di cantiere di
effettuare una subdelega di funzioni
10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI RSPP DELLE IMPRESE
ESECUTRICI
10.1. Requisiti professionali necessari per svolgere le funzioni di
RSPP
10.2. Necessità di aggiornamento professionale per l'RSPP
10.3. Possibilità per il datore di lavoro di stabilire specifici
requisiti professionali per il soggetto a cui intende affidare il
ruolo di RSPP
10.4. Il datore di lavoro non può nominare RSPP un lavoratore che
già svolge le funzioni di RLS
10.5. Responsabilità dell'RSPP che non collabora con il datore di
lavoro alla formazione dei lavoratori
10.6. La nomina dell'RSPP non costituisce delega di funzioni da
parte del datore di lavoro
10.7. Particolare responsabilità dell'RSPP che ha avuto, da parte
del datore di lavoro, la delega di funzioni
10.8. Responsabilità del datore di lavoro – RSPP
10.9. Responsabilità dell'RSPP che si ingerisce nell'esecuzione dei
lavori
10.10. Particolare responsabilità dell'RSPP che predispone il
POS
10.11. Obbligo dell'RSPP di tutelare la sicurezza anche dei
soggetti estranei al cantiere
10.12. Responsabilità dell'RSPP in caso di gravi infortuni in
cantiere
10.13. Differente livello di responsabilità, in caso di infortuni,
tra RSPP e direttore tecnico delegato
10.14. Condizioni per le quali non sussiste la responsabilità
dell'RSPP
10.15. L'RSPP non ha responsabilità per la mancata manutenzione dei
luoghi di lavoro
11. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI PROGETTISTI
11.1. Responsabilità del progettista che non presenta al Comune la
documentazione corretta in relazione all'intervento da
effettuare
11.2. Modifiche apportate al D.P.R. n. 380/2001, con l'introduzione
della S.C.I.A.
11.3. Responsabilità del progettista in caso di non idonea
fruibilità del manufatto progettato
11.4. Responsabilità del progettista per danno erariale nei
riguardi dell'amministrazione che gli ha affidato l'incarico
11.5. Necessità di tenere conto delle problematiche di sicurezza
nelle diverse fasi progettuali e possibilità di ridurre il numero
dei livelli di progettazione
11.6. Responsabilità del progettista per infortuni causati da
errate scelte progettuali
CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA
INDICE DELLE SENTENZE
RIFERIMENTI FOTOGRAFICI