Durc on line: arrivano le prime indicazioni operative del Ministero del Lavoro

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell'1 giugno 2015 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 recante "S...

09/06/2015
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell'1 giugno 2015 del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)" sono state rese ufficiali quelle modifiche che consentiranno a partire dall'1 luglio 2015 di ottenere il Durc in tempo reale.

In vista dell'entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare 8 giugno 2015, n. 19 con la quale fornisce le prime indicazioni operative, soprattutto per ciò che riguarda i soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, i suoi requisiti e le modalità con le quali operare per ottenere il nuovo DURC. Alla circolare del Ministero del Lavoro seguiranno altre indicazioni strettamente operative da parte di INPS, INAIL e dalle Casse edili, che saranno legate alla richiesta del nuovo certificato di regolarità contributiva.

La circolare del Ministero del Lavoro fornisce una disamina puntuale dei 10 articoli del Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, entrando nel dettaglio e fornendo i principali chiarimenti necessari per una corretta applicazione della nuova disciplina. Di seguito un breve riassunto delle principali novità del decreto presentate dalla circolare.

Art. 1 - Soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva
Tra i soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva, il decreto prevede anche:
  • l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del D.L . n. 185/2008 (conv. dalla Legge n. 2/2009) e dell'art. 37, comma 7-bis del D.L. n. 66/2014 (conv. dalla Legge n. 89/2014).
La circolare del Ministero ha precisato in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati saranno esclusi finché non saranno implementate le modifiche informatiche necessarie.

Art. 2 - Verifica di regolarità contributiva
La verifica on-line della regolarità contributiva sostituisce il Durc previsto:
  • per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (art. 1, comma 553 della Legge n. 266/2005);
  • nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
  • per il rilascio delle attestazioni SOA.

Art. 3 - Requisiti di regolarità
La verifica in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (ovvero tutti i soggetti tenuti all'iscrizione obbligatoria alla gestione separata) che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. La verifica della regolarità contributiva si riferisce a tutti i gli adempimento cui la stessa è tenuta per tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata.
In riferimento alla verifica contributiva nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni targate INPS, queste saranno effettuate inserendo il codice fiscale del soggetto. Nel caso il codice fiscale non è presente negli archivi, il sistema non fornisce alcun esito di regolarità.
La regolarità contributiva del soggetto sussiste anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate. In particolare, si considera non grave uno scostamento che risulti pari o inferiore a 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

Art. 4 - Assenza di regolarità
In assenza di regolarità contributiva, il sistema invia all'interessato una PEC con l'invito a regolarizzare la posizione e l'indicazione analitica della cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. In questo modo, l'interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione. Gli Enti non potranno comunque dichiarare l'irregolarità contributiva, qualora la regolarizzazione avvenga prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.

Art. 6 - Modalità della verifica
La verifica contributiva può essere effettuata anche da un consulente del lavoro e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/1979, e dai soggetti specificatamente delegati.

Art. 7 - Contenuti
In caso di regolarità contributiva, il sistema genera un file ".pdf" non modificabile valido per 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica, che contiene i seguenti requisiti minimi:
  • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  • l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse edili;
  • la dichiarazione di regolarità;
  • il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.

A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati