Norme Tecniche Costruzioni (NTC) 2018: un’alternativa alla certificazione delle prove in sito

Il § 8.4.2 delle NTC18, in merito alle prove per la caratterizzazione dei materiali ai fini della valutazione degli edifici esistenti, introduce la nuova dis...

16/05/2018

Il § 8.4.2 delle NTC18, in merito alle prove per la caratterizzazione dei materiali ai fini della valutazione degli edifici esistenti, introduce la nuova disposizione per cui: “Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001”.

Queste poche righe sono state paracadutate in un contesto di norma generico e aperto, data la complessità dell’argomento, dove era ed è assolutamente chiara la responsabilità totale del tecnico progettista in tutte le fasi propedeutiche ad un qualsiasi intervento di riparazione di una struttura esistente.

Diventa quindi quanto mai inopportuno l’inserimento dei laboratori accreditati secondo la circolare n.7617/STCCriteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”, secondo la quale gli stessi laboratori sono ora gli unici abilitati ad effettuare i prelievi dei materiali esistenti che costituiscono la struttura o che hanno funzione portante (calcestruzzo indurito, barre di armatura, profili di acciaio, elementi saldati, bulloni, elementi di muratura artificiali e naturali, malte di allettamento e riempimento, elementi lignei, …).

Analizzando la circolare n.7617 emergono infatti alcune anomalie di seguito elencate.

1. Al § 1.2 si identifica il soggetto gestore del laboratorio che … può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico. Sono esclusi dalla autorizzazione le ditte individuali e le società i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attività imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile…
La frase in grassetto è già da tempo oggetto di attenzione (vedi ricorso dei Geologi del 2012), ma in questo caso sembra assumere un ulteriore risvolto. È noto che nella logica di mercato le prestazioni di una attività imprenditoriale prediligono la componente economica, mentre l’attività professionale privilegia la capacità tecnico culturale. L’entrata in vigore del § 8.4.2 delle NTC18 ha prodotto un lato “alternativo” del laboratorio autorizzato che oggi pubblicizza tra le sue attività anche l’espletamento diretto delle analisi di vulnerabilità sismica, ovvero delle verifiche in termini di risposta e capacità della struttura esistente alle azioni sismiche. Si fatica quindi a intuire la linea sottile sulla quale corre la definizione dei prelievi, servizi tecnici non intellettuali (prestazioni di pubblica utilità) e, contemporaneamente, prestazioni strumentali all’attività libero professionale, quando queste stesse indagini vengono poi utilizzate dal soggetto laboratorio passando da una forma giuridica, imprenditoriale, all’altra, libera professionale. L’insorgenza di un potenziale conflitto d’interesse appare ancor più evidente quando ad esempio le analisi di vulnerabilità di edifici pubblici vengono sottoposte a deposito, e sono propedeutiche a progetti preliminari per appalti concorso.

2. Al § 2.2 si identificano i compiti, mansioni e limitazioni del Direttore del laboratorio: sovrintende al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove; adotta le corrette procedure operative sperimentali; presta con continuità la propria attività professionale nel laboratorio; vigila con continuità sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto; assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza; sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite… Al Direttore è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio, salvo diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede. Il Direttore può svolgere, compatibilmente con il proprio titolo di studio, attività professionale di progettazione, direzione e collaudo di opere con l’obbligo di non effettuare nel laboratorio del quale è Direttore, prove sui materiali da costruzione per le quali sia richiesta certificazione ufficiale, relative a lavori nei quali lo stesso abbia operato o operi come progettista, direttore dei lavori o collaudatore
Allo stato attuale è del tutto evidente l’incompatibilità della figura del Direttore di laboratorio con le attività in sito richiamate al § 8.4.2 delle NTC18: una sola figura professionale dirigenziale non può espletare due incarichi che lo obbligano ad essere presente contemporaneamente su due o più luoghi di lavoro. A questo riguardo è lecito chiedersi quali figure del laboratorio in questo momento stanno operando sulle strutture esistenti ed in che modo sono coordinate dalla dirigenza tecnica dello stesso quando il luogo delle indagini può non risultare essere un cantiere ed è quindi non regolamentato da alcuna figura professionale esterna, es. direttore dei lavori, in termini di sicurezza e prevenzione.
Sulle limitazioni del Direttore di laboratorio e quindi della stessa società laboratorio che, anche pensando alla presenza di un altro direttore tecnico con incarico professionale per le attività diverse dall’autorizzazione ministeriale, è stato già espressa la perplessità di coesistenza tra due attività.

In sostanza, allo stato attuale non si ritiene ammissibile che il nuovo Decreto Ministeriale, definito di miglioramento e semplificazione del precedente, prescriva l’attività di prelievo dei materiali su strutture esistenti ai soli laboratori autorizzati, quando quest’ultimi non risultano legittimati nelle stesse operazioni in termini di organico e sicurezza in ambienti di lavoro non codificati.
Personalmente, il termine laboratorio indica un luogo fisico bene definito attrezzato e dedicato allo studio di un determinato argomento: si può anche pensare alla parola “laboratorio mobile”, ma in termini giuridici si parla sempre di mezzi su ruote che trasportano vani confinati e separati dall’esterno.
La strumentazione ed il personale di un laboratorio devono quindi operare all’interno di uno spazio regolamentato da un sistema di gestione definito che ne garantisca in primis la sicurezza: nel caso di una struttura esistente, come può essere una civile abitazione o un locale commerciale in esercizio, come è possibile far lavorare un laboratorio in qualità di soggetto imprenditoriale in assenza di una figura professionale tecnica capace di valutare e prescrivere oneri e disposizione necessari all’espletamento delle indagini?

Si è parlato tanto della capacità e della adeguata conoscenza del personale tecnico, all’interno del laboratorio, per l’esecuzione delle indagini in sito. In molti casi è stata scomodata la norma ISO 9712 “qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive”, che specifica i requisiti per la qualificazione e la certificazione del personale incaricato di effettuare prove non distruttive in campo industriale. Ebbene, l’argomento è stato già affrontato ed adeguatamente chiarito (https://www.infrarosso.info/viewtopic.php?f=47&t=1440), ma aldilà dei contenuti di norma e dall’ammissibilità di schemi volontari depositati da enti terzi di accreditamento, cosa c’entrano i controlli non distruttivi in questo caso?

Il § 8.4.2 delle NTC18 si riferisce ai prelievi di materiale da costruzione, e le indagini per realizzarli non possono essere di tipo non distruttivo, perché il prelievo di materiale comporta un’alterazione sostanziale dell’elemento strutturale nel suo comportamento statico e dinamico.

Detto questo, non esistono attualmente metodi CND o PND richiamati da norme internazionali che possano regolamentare la procedura di prelievo di una materiale da costruzione.

A titolo di esempio:

  • per il prelievo e prova di compressione del calcestruzzo indurito esiste la norma tecnica UNI EN 12504-1, ma non ho ancora visto schemi di accreditamento depositati per la certificazione di personale addetto a tale prova;
  • considerando che durante i prelievi di calcestruzzo indurito e delle barre di armatura è necessaria la rilevazione della carpenteria dell’elemento strutturale da indagare, esistono regolamenti di vari enti terzi accreditati (es. Rina, CICPND, Bureau Veritas,..) sulla figura del tecnico abilitato di livello 1,2 e 3 per l’indagine pacometrica, secondo però una norma tecnica di riferimento inglese (BS 1881), quindi non ancora acquisita dallo stato italiano.

In questo scenario di confusione è stato scomodato anche l’ente italiano di certificazione Accredia. Come dichiarato nel suo stesso sito, le certificazioni Accredia garantiscono infatti il rispetto da parte di professionisti, imprese e organizzazioni pubbliche, dei requisiti previsti dalle norme e dagli standard internazionali riguardo la conformità di prodotti, servizi, processi, sistemi e persone.

Nello specifico, attraverso un organismo di parte terza accreditato si rilasciano certificazioni in diversi settori merceologici ai sensi delle norme: ISO 17065 per la qualifica del bene o servizio o prodotto; ISO 17021-1 per la qualifica dell’organizzazione; ISO 17024 per la qualifica del personale. In ultimo, lo stesso ente italiano di certificazione è in grado di certificare i laboratori che effettuano le prove, ai sensi della norma ISO 17025.

La soluzione al problema del § 8.4.2 delle NTC18 potrebbe essere risolta nel seguente modo:

  • accreditare una qualsiasi società che esegue indagini distruttive e alla norma ISO 9001 e ISO 17025 per la gestione della struttura (direttore tecnico, spazi di lavoro, attrezzature, ecc…) e ISO 17021-1 per la qualifica dell’organizzazione;
  • richiedere l’accreditamento specifico per la singola attività di prelievo (1. calcestruzzo indurito, 2. barre di armatura, profili di acciaio, 3. elementi saldati, 4. elementi di muratura artificiali e naturali, 5. malte di allettamento e riempimento, 6. elementi lignei, …) e per la relativa attività di laboratorio secondo ISO 17025;
  • richiedere l’accreditamento specifico del personale per la singola attività di prelievo secondo ISO 17024 attraverso un organismo di parte terza accreditato, se ha voglia di farlo.

Il procedimento da seguire sarebbe quindi faticoso ed economicamente insostenibile, oltre che viziato da qualifiche di accreditamento ancora una volta “volontarie”, vale a dire stabilite da enti terzi che non rappresentano il Servizio Tecnico Centrale, e che quindi potrebbero risultare non valide per lo scopo.

Alle fine del percorso, si ritiene che allo stato attuale non esistano soluzioni in grado di arginare in modo efficace il problema introdotto dal § 8.4.2 delle NTC18.

Personalmente, si resta aggrappati alla “vecchia” concezione che le indagini, compresi i prelievi, sono ancora prestazioni strumentali all’attività del libero professionale e devono essere di competenza del libero professionista il cui status è disciplinato dal codice civile e dal codice deontologico dell’ordine di appartenenza.

A cura di Ph.D. Ing. Danilo Ranalli

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Link Correlati

Focus NTC 2018