Sismabonus e Cessione del credito: le modalità applicative in una risposta del Governo

La possibilità di cedere la detrazione prevista dal Decreto-Legge n. 63/2013 (c.d. Sismabonus) riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione...

30/11/2018

La possibilità di cedere la detrazione prevista dal Decreto-Legge n. 63/2013 (c.d. Sismabonus) riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La cessione riguarda, inoltre, i soggetti IRES nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

Lo ha chiarito per il Governo, il Sottosegretario Alessio Maria Villarosa, in risposta all’interrogazione n. 5/00864 presentata dall’On. Acquaroli che chiedeva chiarimenti relativamente all’ambito dei soggetti interessati alla cessione del credito e alla possibilità di utilizzare il credito in compensazione con qualsiasi credito fiscale.

Sentiti gli uffici competenti, il Governo ha chiarito che i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, come già previsto dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018 sono i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili e gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti) nonché, infine, banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

In riferimento agli altri soggetti privati, con le citate circolari dell'Agenzia delle Entrate e in adesione ai pareri forniti al riguardo dalla Ragioneria Generale dello Stato, è stato precisato che per altri soggetti privati devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione come ad esempio, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo. Per quanto attiene, infine, alle modalità di utilizzo del credito, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017 ha chiarito che lo stesso può essere utilizzato in compensazione secondo le regole dettate dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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