Centrali di committenza e Centrale unica progettazione: le modifiche nel Ddl di Bilancio per il 2019

Centrali di committenza e Centrale unica progettazione, ovvero due dei contenuti del disegno di legge di Bilancio per il 2019 che le Commissioni riunite Bila...

13/11/2018

Centrali di committenza e Centrale unica progettazione, ovvero due dei contenuti del disegno di legge di Bilancio per il 2019 che le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato si apprestano ad esaminare in questi giorni e che negli ultimi giorni hanno scatenato un vigoroso dibattito tra gli operatori del settore.

Due articoli contenuti nel Ddl di Bilancio per il 2019 mal digeriti da chi a vario titolo gravita nel mondo dei lavori pubblici, che da una parte operano l'ennesimo correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), nonostante la riforma sia nata con l'intento di non avere più un corpo normativo modificato a "spizzichi e bocconi", e dall'altra limitano il ruolo chiave che si era voluto dare ai liberi professionisti per la fase di progettazione.

Centrali di committenza

Il provvisorio articolo 16, comma 4 del ddl di Bilancio prevede, infatti, una modifica molto importante all'art. 37 del Codice dei contratti. Viene sostituito il comma 5 con il seguente: "In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 38, l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici".

Ricordiamo che per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 5, era stata prevista l'emanazione di un DPCM entro il 19 ottobre 2016 (2 anni fa!) per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento, dei criteri e delle modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. Come previsto dall'art. 216, comma 10 del Codice stesso, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono stati soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012).

Da ricordare che l'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede per i comuni non capoluogo di provincia la possibilità di procedere secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Se la modifica prevista in legge di Bilancio (che lascia sottintendere una difficoltà nel mettere mano in tempi brevi alla controriforma annunciata nelle settimane scorse dal Premier Giuseppe Conte e dai Ministri Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Danilo Toninelli) venisse confermata, non solo non avrebbe più senso l'art. 37, comma 4 del Codice, ma gli uffici tecnici di Province e Città metropolitane avrebbero il copioso onere di diventare stazione unica appaltante per tutti i comuni non capoluogo di provincia. Chi l'ha dovrebbe, dunque, domandarsi come raccordare questa modifica con le restanti parti del Codice dei contratti ma soprattutto come faranno gli attuali uffici tecnici delle Province a supportare il lavoro di tutti i comuni della provincia.

Centrale unica progettazione

Altra disposizione, che va contro tutti i principi ispiratori del Codice dei contratti, è quella contenuta all'art. 17 del Ddl di Bilancio che, con un colpo gobbo, a partire dal 1° gennaio 2019 prevede una quanto mai fantomatica Centrale per la progettazione delle opere pubbliche che, con 100 milioni di euro per ogni anno e un massimo di 300 unità di personale, avrà il compito di svolgere le seguenti attività:
a) progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;
b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
e) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

In questo caso viene completamente disatteso il principio ispiratore della Riforma degli appalti pubblici in Italia che avrebbe voluto lasciare alle stazioni appaltanti i compiti (fondamentali!) di programmazione e controllo, oltre che l'altrettanto importante onere di assicurare standard di qualità per la preparazione e valutazione dei "bandi" e del materiale tecnico da allegare (in attesa dei bandi tipo previsti dal Codice).

Su quest'ultimo argomento, sul quale si sono già espressi l'OICE e la Rete delle Professioni Tecniche, con un comunicato congiunto (leggi articolo), e Inarsind (leggi articolo), abbiamo chiesto ai nostri lettori se fossero favorevoli all'adozione della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, la risposta è stato uno schiacciante 82% per il NO. In definitiva, sembra che per la modifica del Codice il Governo abbia intenzione di utilizzare il passo del gambero...nella speranza che lo stesso non finisca lesso sul piatto dei contribuenti che potrebbero avere a che fare con due nuove, grosse e costose entità la cui utilità sarà tutta da verificare ai banchi di prova delle risorse ma soprattutto delle competenze professionali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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