Architetti e Ingegneri italiani: minimi tariffari obbligatori conformi al diritto dell'Unione Europea

Quante volte chiedendo per quale motivo siano stati eliminati in Italia i minimi tariffari di architetti e ingegneri abbiamo sentito rispondere "Perché lo vu...

17/07/2019

Quante volte chiedendo per quale motivo siano stati eliminati in Italia i minimi tariffari di architetti e ingegneri abbiamo sentito rispondere "Perché lo vuole l'Europa"? Una risposta che per anni ha adagiato le coscienze di chi nel 2006, convinto di eliminare degli inutili paletti atti a limitare la libera concorrenza, ha emanato il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Una risposta che inciampa clamorosamente sui dettami della Direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, ripresa dalla recente Sentenza della Corte UE 4 luglio 2019, C-377/17 che ha condannato la Repubblica federale di Germania proprio per aver mantenuto tariffe obbligatorie per le prestazioni di progettazione degli architetti e degli ingegneri. Una sentenza che pur condannando la Germania apre scenari molto interessanti per il nostro Paese.

Intanto, leggendo le 15 pagine della sentenza ci si rende immediatamente conto di come:

  1. la Repubblica federale di Germania abbia continuato a mantenere obbligatorie le tariffe fino ad oggi;
  2. la Repubblica federale di Germania abbia, in giudizio, tenuto ferme le proprie convinzioni, condivise dalla stessa Corte UE, per le quali l'Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (regolamento sugli onorari di architetti e ingegneri) del 10 luglio 2013 (la «HOAI») non viola né l’articolo 49 TFUE né la direttiva 2006/123, in quanto prevede tariffe minime e massime in materia di onorari solo per prestazioni di base rientranti nella progettazione di superfici, nella progettazione edilizia e in altre progettazioni specializzate, per le quali la garanzia di un livello di qualità elevato risponde a un obiettivo di interesse generale, e non per servizi di consulenza, i cui onorari sarebbero liberamente negoziabili tra le parti;
  3. il dibattimento in Corte Europea abbia dimostrato che per la Repubblica federale di Germania (e per stessa ammissione della Corte UE) mantenere delle tariffe minime è sinonimo di garanzia di qualità.

Punti per i quali c'è da capire se la Repubblica federale di Germania deciderà di adeguare il proprio ordinamento agli obblighi previsti dalla sentenza della CE o se, molto semplicemente, deciderà di aggirarli uniformando l'accesso alla professione di architetto e ingegnere a quanto stabilità, ad esempio, dal nostro Paese.

Entriamo nel dettaglio della sentenza.

La Corte UE ha riconosciuto i seguenti principi, ribaditi dalla Repubblica federale di Germania:

  • i requisiti derivanti dalla HOAI, giacché fissano le tariffe minime e massime in materia di prestazioni di progettazione forniti da architetti e ingegneri, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2006/123;
  • in quanto requisiti previsti da tale disposizione, le tariffe devono, per essere conformi agli obiettivi di tale direttiva, soddisfare le tre condizioni enunciate all’articolo 15, paragrafo 3, della stessa, ossia essere non discriminatorie, necessarie e proporzionate alla realizzazione di un motivo imperativo di interesse generale.

In particolare, l'art. 15, paragrafo 3 della direttiva 2006/123 stabilisce che gli Stati membri devono verificare che i requisiti di cui al paragrafo 2 (quindi anche le tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare) soddisfino le condizioni seguenti:
a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale;
b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

Per quanto riguarda la prima condizione (lettera a), la Corte ha confermato che i requisiti derivanti dalla HOAI non sono né direttamente né indirettamente discriminatori in funzione della nazionalità o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della loro sede legale.

Per quanto riguarda la seconda condizione (lettera b), la Repubblica federale di Germania indica che le tariffe minime mirano a raggiungere un obiettivo di qualità delle prestazioni di progettazione, di tutela dei consumatori, di sicurezza delle costruzioni, di salvaguardia della cultura architettonica e di costruzione ecologica. Quanto alle tariffe massime, queste ultime sarebbero dirette a garantire la tutela dei consumatori assicurando una trasparenza degli onorari in relazione alle prestazioni corrispondenti e impedendo tariffe eccessive. Obiettivi pienamente riconosciuti dalla Corte come motivi imperativi di interesse generale in quanto la salvaguardia della cultura architettonica e di costruzione ecologica può essere ricollegata agli obiettivi più generali di conservazione del patrimonio culturale e storico, nonché di protezione dell’ambiente, i quali costituiscono parimenti motivi imperativi di interesse generale.
A conferma, il considerando 40 della direttiva 2006/123 asserisce che la tutela dei destinatari di servizi, la protezione dell’ambiente e gli obiettivi di politica culturale costituiscono motivi imperativi di interesse generale.

Per quanto riguarda la terza condizione (lettera c), essa presuppone il ricorrere di tre elementi:

  • che il requisito sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito;
  • che non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo;
  • che detto obiettivo non possa essere raggiunto da una misura meno restrittiva.

Al tal riguardo, uno Stato membro che, come la Repubblica federale di Germania nel caso di specie, deduce un motivo imperativo di interesse generale al fine di giustificare una misura che ha adottato, deve presentare precisi elementi che consentono di avvalorare il suo ragionamento. Motivi avvalorati in fase di dibattimento in cui la Repubblica federale di Germania ha sufficientemente dimostrato che, alla luce delle peculiarità del mercato e dei servizi di cui trattasi, può esistere un rischio che i prestatori di progettazione nel settore della costruzione che operano in tale Stato membro svolgano una concorrenza che può tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, e, attraverso una selezione avversa, persino nell’eliminazione degli operatori che offrono prestazioni di qualità.

Secondo la Corte UE l’imposizione di tariffe minime può essere idonea a contribuire a limitare tale rischio, impedendo che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti per garantire, a lungo termine, la qualità delle stesse.

Infine, anche se la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania di non aver dimostrato che una soppressione delle tariffe minime comporterebbe una diminuzione della qualità, la Corte UE ha sottolineato che non spetta allo Stato membro fornire tale prova, ma soltanto dimostrare che le tariffe possono contribuire significativamente agli obiettivi perseguiti, limitando il rischio di deterioramento della qualità delle prestazioni di progettazioni.

Il problema della Repubblica federale di Germania

Il problema della Repubblica federale di Germania, contestato dalla Commissione UE, riguarda il fatto che la normativa tedesca non persegue l’obiettivo consistente nell’assicurare un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione in modo coerente e sistematico, dato che l’esercizio stesso delle attività di progettazione non è riservato, in Germania, a persone che svolgono un’attività regolamentata, cosicché non esisterebbe, in ogni caso, nessuna garanzia che le prestazioni di progettazione siano effettuate da prestatori che hanno dimostrato la loro idoneità professionale a farlo. In Germania, infatti, le prestazioni di progettazione non sono riservate a determinate professioni soggette alla vigilanza obbligatoria in forza della legislazione professionale o da parte degli ordini professionali e che anche altri prestatori di servizi che non siano architetti e ingegneri, non soggetti a regolamentazioni professionali, possono fornire tali prestazioni.

La circostanza che le prestazioni di progettazione possano essere fornite in Germania da prestatori che non hanno dimostrato la loro idoneità professionale a tale scopo comporta un’incoerenza nella normativa tedesca rispetto all’obiettivo di preservare un livello di qualità elevato delle prestazioni di progettazione perseguito dalle tariffe minime. Infatti, nonostante la constatazione effettuata al punto 88 della presente sentenza, occorre constatare che siffatte tariffe minime non possono essere idonee a raggiungere tale obiettivo se, come emerge dagli elementi sottoposti alla Corte, l’esercizio delle prestazioni che vi sono assoggettate non è esso stesso accompagnato da garanzie minime che consentano di garantire la qualità delle suddette prestazioni.

Pertanto, la Repubblica federale di Germania non è riuscita a dimostrare che le tariffe minime previste dalla HOAI sono idonee a garantire il conseguimento dell’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e ad assicurare la tutela dei consumatori.

In caso Italiano

Completamente diverso è il caso Italiano in cui le prestazioni di Architetto e Ingegnere sono riservate non solo al possesso di una Laurea ma anche all'abilitazione e all'iscrizione all'Ordine professionale che, ricordiamo, è emanazione del Ministero della Giustizia che vigila sulla loro qualità.

Conclusioni

L'abolizione dei minimi tariffari è stato un clamoroso errore che ha solo mortificato in questi lunghi 13 anni professioni che nel mondo sono sempre state invidiate.
A questo punto si attende un intervento normativo urgente che possa sanare una situazione, alla luce della sentenza della Corte UE, assolutamente inidonea a mantenere livelli di qualità decenti per le prestazioni riservate di Architetto e Ingegnere.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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