Codice dei contratti e sblocca cantieri: In Gazzetta le aggiornate ma inutilizzabili linee guida ANAC n. 4

Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019 è stata pubblicata la delibera ANAC 10 luglio 2019, n. 636 recante “Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e...

07/08/2019

Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto 2019 è stata pubblicata la delibera ANAC 10 luglio 2019, n. 636 recante “Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, lettera j), delle Linee guida n. 4” che entreranno in vigore il 21 agosto 2019.

In realtà non si tratta di un aggiornamento completo in quanto l’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti introdotto dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nelle more dell’adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti, ha disposto, tra l’altro, che tutte le linee guida ANAC rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, in quanto compatibili con il codice così come aggiornato dal d.l. n. 32/2019 e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.

L’ANAC, dunque, per rispettare tale articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti, con la delibera n. 636 del 10 luglio 2019 ha proceduto all’aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

In pratica Le linee guida n. 4 che, a seguito della pesante modfiche all’articolo 36 del Codice effettuate dal decreto-legge n. 32/2019 convertito dalla legge n. 55/2019 che avrebbero avuto la necessità di essere riscritte in parecchi punti per adeguarle alle mutate soglie di cui alle lettere b), c) c-bis) e d) del comma 2 del citato articolo 36 sono rimaste così com’erano e, quindi, in pratica, non utilizzabili perché non compatibili con il testo del nuovo articolo 36, mentre sono stati modificati i punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) al fine di adeguarli alla normativa comunitaria così come disposto dall’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti “Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia”.

L’ANAC, quindi, autorizzata per legge, ad effettuare soltanto modifiche ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273, ha modificato le citate linee guida n. 4 che restano, però, in gran parte inutilizzabili creando grande confuzione negli operatori del settore; alla faccia del decreto “sblocca cantieri”!!

Si tratta di uno dei tanti effetti delle modifiche al codice dei contratti predisposte con il decreto-legge n. 32/2018 (cosiddetto “sblocca cantieri”) ed, in particolare dell’inserimento del comma 27-octies nell’articolo 216 che progettato male è stato modificato in corsa in peggio.

Tra l’altro tale condizione di incertezza continuerà sino a quando con l’entrata in vigore dek nuovo regolamento prevista per il 18 ottobre (???????) non saranno più in vigore le più volte citate linee guida n. 4.

In allegato la delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 e le linee guida ANAC n. 4 aggiornate al 10/07/2019.

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A cura di arch. Paolo Oreto

 

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