Superbonus 110%: la polizza assicurativa imposta dal Decreto Rilancio proteggerà l'asseveratore, i suoi clienti e lo Stato?

Superbonus 110%: il Decreto Rilancio impone ai professionisti una polizza assicurativa, basterà a tutelarli?

di Cristina Marsetti - 16/09/2020

Il superbonus 110% porterà molto lavoro per i professionisti che tuttavia sanno che non è tutto oro quel che luccica e temono il peggio, tra cui di scoprire in punto di sinistro di non essere coperti dalle assicurazioni che hanno regolarmente pagato.

Con questo articolo desidero indicare ai Professionisti tecnici come tutelare efficacemente il proprio patrimonio.

I rischi degli asseveranti

Il ruolo dell’asseverante risulta di fondamentale importanza per l’ottenimento delle detrazioni fiscali potenziate al 110% e pertanto il Decreto Rilancio, in caso di asseverazioni mendaci, ha previsto:

  1. Sanzioni penali. L’art. 481 del Codice Penale stabilisce che “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 5.161”.
  2. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000 la cui entità dipenderà dalle capacità dell’avvocato difensore ed in buona dose anche … dalla dea fortuna cioè dalla comprensione/perizia/senso di giustizia … del Giudice
  3. Comunicazione all’Ordine di appartenenza dell’illecito penale
  4. Risarcimento del danno, cioè della perdita del beneficio

Le misure di tutela previste dal DL Rilancio

Poiché lo Stato tiene a tutelare sé stesso ed i cittadini, il decreto Rilancio impone all’asseverante, già dotato della polizza idonea imposta dalla L.137/2012, un’ulteriore assicurazione stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020.

L’asseverante quindi dovrebbe a questo punto essere in una botte di ferro … se non che sembra che al legislatore siano sfuggiti alcuni dettagli che garantiscano l’effettiva tutela dell’asseverante e, di conseguenza dei suoi clienti e dello Stato.

Il pagamento del danno da parte della compagnia di assicurazione è tutt’altro che automatico

La legittima aspettativa dell’assicurato di vedersi tutelato dall'impresa di assicurazioni, ovvero di vedersi risarciti sia i danni di cui fosse ritenuto responsabile, sia le spese legali necessarie per resistere all'azione legale promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicurato (Art. 1917 CC), è spesso disattesa perché in punto di sinistro può emergere che il caso non sia coperto, oppure che l’assicurando non abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi precontrattuali e contrattuali, oppure a quelli previsti dal Codice Civile.

Può anche accadere che la compagnia non si esprima affatto circa la copertura assicurativa, lasciando l’assicurato totalmente sguarnito. Si tratta in realtà di una situazione assai frequente, ove l’unica soluzione per l’assicurato è quella di citare in giudizio la compagnia. Ciò ha la conseguenza che la compagnia agirebbe in giudizio contro l’interesse dell'assicurato e che l’assicurato dovrebbe sostenere le spese legali della propria difesa.

Da tutto quanto sopra risulta evidente che, in caso di asseverazione infedele, l’incasso dell’importo assicurato da parte dell’Agenzia delle Entrate a carico della compagnia di assicurazione non è affatto automatico , come invece aveva ipotizzato il legislatore con la prima stesura dell’ar.7 del decreto asseverazioni, ove prevedeva che “constatata l’asseverazione infedele, l’Agenzia delle Entrate avvia le procedure nei confronti della compagnia assicuratrice per l’incasso dell’importo assicurato.”

Il legislatore non impone nessuna caratteristica specifica, oltre al massimale

La totalità delle polizze RC professionali oggi presenti sul mercato è in claims made, mentre è solo il regime loss occurrence che dà garanzia della copertura assicurativa, tanto più in argomento di asseverazioni.

La differenza tra una polizza assicurativa di tipo “claims made” ed una in regime “loss occurrence” è notevole nel caso delle polizze di responsabilità civile professionale, ove tra il momento in cui il professionista commette l’errore ed il momento in cui gli viene contestato, può passare molto tempo.

Difatti una polizza “loss occurrence” fornisce copertura assicurativa per gli errori professionali (nel caso specifico, la dichiarazione infedele) commessi nel periodo di validità della polizza stessa.

Una polizza “claims made” invece fornisce copertura assicurativa per la richiesta di risarcimento avanzata nel periodo di validità della polizza stessa, talché non è importante che il danneggiante fosse assicurato al momento della commissione dell’errore, ma è necessario che sia assicurato al momento in cui riceve la richiesta di risarcimento.

In concreto, se la polizza allegata all’asseverazione fosse in claims made, il cliente e lo Stato non avrebbero nessuna certezza di essere tutelati quando venisse accertata l’asseverazione infedele perché sarà la polizza in vigore al momento della contestazione dell’errore (…potenzialmente molto più avanti nel tempo) ad attivarsi ed essa potrebbe escludere i danni correlati alle asseverazioni infedeli.

In caso di due polizze (quella di base e quella specifica), sullo stesso rischio (dichiarazione infedele) può darsi che … non copra nessuna

Tutte le assicurazioni hanno la clausola per cui “prima paga l’altra assicurazione e dove non arriva il massimale integro io”. È intuitivo immaginare che se due polizze stipulate dalla stessa persona hanno questa clausola, anche se teoricamente dovrebbero essere operative entrambe, in proporzione rispetto ai rispettivi massimali assicurati, in pratica potrebbe accadere che non paghi nessuna, perché tocca all’altra …

Qual è l’assicurazione più importante che ogni professionista tecnico dovrebbe avere?

Alla luce di tutto quanto sopra, posso affermare senza ombra di dubbio che ogni professionista dovrebbe dotarsi di una polizza di tutela legale, cioè quell’assicurazione con la quale l'assicuratore prende in carico le spese legali (compenso dell’avvocato, del CTP, del CTU …), processuali e peritali occorrenti all'assicurato per difendersi contro una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti e in caso di procedimento penale per far valere i propri diritti.

Oltre alle assicurazioni quali altre tutele potrebbero attivare i professionisti?

Purtroppo è frequente che il Cliente/Committente tenda a non pagare o a pagare meno possibile le prestazioni professionali, appigliandosi a qualunque cavillo pur di raggiungere questo scopo.

Stabilire patti chiari con il Cliente prima di assumere un incarico professionale è pertanto necessario innanzitutto per tutelarsi in caso di controversia, oltre che obbligatorio ai sensi della L. 27/2012 - Art.9, comma 4.

È indispensabile sottoscrivere con il cliente un accordo chiaro che precisi le prestazioni che il professionista si impegna a svolgere (anche quelle preliminari per capire in che termini il Cliente può usufruire delle agevolazioni previste dalle varie normative), i tempi ed i compensi poiché:

  • il 1° comma della L. n. 27/2012 ha stabilito che “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate”. Ne consegue che il giudice, in caso di contenzioso, valuterà molto negativamente la mancanza del contratto, necessario per la determinazione e liquidazione del compenso professionale,
  • il premio della polizza RC professionale è calcolato sulla base del fatturato, pertanto la compagnia di assicurazione potrebbe rigettare il sinistro relativo ad una prestazione professionale per la quale non è stato pattuito uno specifico compenso,
  • l’inottemperanza si configura come illecito disciplinare.

E’ inoltre fondamentale stabilire i casi in cui è possibile risolvere il contratto, come ad esempio il caso in cui il professionista non venisse pagato nei tempi stabiliti … per evitare la beffa, oltre al danno !!

Oltre agli asseveranti quali altri professionisti devono preoccuparsi di verificare l’effettiva operatività delle proprie assicurazioni professionali?

È prassi che l’avvocato del cliente danneggiato per aver perso il beneficio fiscale citi in giudizio tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione dei lavori, cioè progettisti, DL, collaudatori, imprese, artigiani …

Inoltre è possibile che il cliente abbia danni di diverso tipo e diversa entità, a causa della perdita del beneficio o di errore progettuale. Potrebbe difatti ad esempio accadere che, per colpa del professionista, il cliente ricevesse un beneficio inferiore al previsto. Oppure potrebbe succedere che l’impianto di riscaldamento non funzionasse, che il cappotto non fosse stato fatto a regola d’arte …

È opportuno pertanto che tutti coloro che prendono parte ai lavori chiedano al proprio broker di precisare, per iscritto come previsto dall’art.58 del Regolamento IVASS n.40/2018, le incoerenze dell’assicurazione stipulata rispetto all’obiettivo di essere tutelati rispetto a qualunque contestazione, in modo da essere consapevoli dell’effettiva copertura della propria polizza ed eventualmente ricercarne una migliore. Clicca qui per conoscere gli obblighi e le responsabilità degli intermediari assicurativi.

Cosa è opportuno verificare della propria assicurazione professionale obbligatoria?

Innanzitutto è fondamentale che la propria assicurazione sia di tipo all risk. Molti tecnici hanno ancora polizze a rischi nominati che non li tutelano affatto oltre ad essere molto care.

Purtroppo anche le all risk non tutelano più l’assicurato, come un tempo, rispetto a qualunque contestazione. In particolare alcune compagnie hanno precisato che la polizza non è intesa a tenere indenne l’Assicurato per danni o responsabilità derivanti direttamente o indirettamente da errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti”.

I termini “indirettamente” e “connesse lasciano spazio ad interpretazioni differenti e non è chiaro se, oltre ai "finanziamenti" veri e propri, debbano ritenersi esclusi anche i “benefici fiscali”, gli “incentivi” e i “contributi” che costituiscono a tutti gli effetti una forma indiretta di finanziamento da parte dello Stato.

Esempio: È coperto il professionista che ha commesso un errore nella redazione di un’APE, prestazione connessa all’ottenimento di un beneficio fiscale?

Cosa deve fare il professionista tecnico per tutelare il proprio patrimonio e, di conseguenza, i suoi clienti e il bilancio dello stato?

Per non avere sorprese in caso di sinistro è fondamentale che il professionista si affidi ad un CONSULENTE ASSICURATIVO SPECIALIZZATO per i tecnici e non ad un “DISTRIBUTORE DI POLIZZE”, quindi ad un Professionista che sia in grado di tutelare l’interesse dell’assicurato sin dalla fase di scelta della polizza più adeguata e che sappia assisterlo anche nella segnalazione delle denunce cautelative ed in caso di sinistro.

A cura di Cristina Marsetti
Ingegnere libero professionista e broker assicurativo

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