Ambiente e Materiali da riporto: convertito in legge il Decreto Legge n. 2/2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 è stata pubblicata la Legge 24 marzo 2012, n. 28 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decre...

29/03/2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 è stata pubblicata la Legge 24 marzo 2012, n. 28 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale" che tratta gli interventi in materia di rifiuti (art. 1) e le misure in tema di realizzazione di impianti nella Regione Campania (art. 1-bis), le disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente (art. 2) e l'interpretazione dell'art. 185 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti (art. 3).

In riferimento all'art. 1, interessante è l'inserimento del comma 2-bis che di fatto scarica il Governo dalle sue responsabilità, rimettendo il problema dello smaltimento dei rifiuti campani in altre Regioni ad "intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata". Non si sono fatti attendere i commenti del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e del Governatore campano Stefano Caldoro che, certamente poco soddisfatti, hanno ritenuto la norma poco incisiva perché toglie allo Stato la capacità di far fronte ad un'emergenza. "Niente di nuovo sotto al sole di Roma - ha detto De Magistris - Magari aspettavamo maggiore capacità di reazione da parte di chi a Roma dovrebbe rappresentare gli interessi di una regione. Una decisione sbagliata che appare contro Napoli, la sua provincia e l'intera regione". Più duro il commento di Caldoro che ha affermato: "Dobbiamo cambiare la legge, ci deve essere l'impegno del governo e dei parlamentari del sud per farlo. L'approvazione è un fatto gravissimo. L'inserimento di questa modifica nel testo è del tutto insensata perché toglie la capacità di governo dello Stato di fronte a un'emergenza".

Novità anche in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente (art. 2). Viene prorogata di 6 mesi l'emanazione del decreto interministeriale (Ambiente e Sviluppo Economico) che definirà i parametri di biodegradabilità e compostabilità dei sacchetti ai fini della loro commercializzazione sulla base delle indicazioni fornite dall'Unione Europea. Dal 31 dicembre 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

In riferimento all'interpretazione dell'art. 185 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti (art. 3), la norma definisce le matrici materiali di riporto come materiali eterogenei, disciplinati dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei. La norma ha chiarito che le matrici ambientali di riporto rientrano nel concetto di "suolo" di cui all'art. 185 comma 1 lettere b) e c) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), per cui sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti quando si tratta di:
- terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati (art. 185 comma 1 lett. b));
- suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato (art. 185 comma 1 lett. c));
- suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati se ricorrono le condizioni per gestirlo come sottoprodotto o materia prima secondaria (art. 185 comma 4).

Nel caso di impiego al di fuori del sito di produzione, qualora si intenda qualificarli come sottoprodotti, si dovrà fare riferimento al decreto ministeriale di cui all'art. 49 del decreto legge 2/2012 relativo alle terre e rocce da scavo.

In sede di conversione in legge, è stato specificato che fino all'emanazione di questo decreto ministeriale i materiali di riporto possono essere considerati come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 184 bis del Codice dell'ambiente.

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