Aumento IVA al 22%, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

A poco più di un mese dall'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22%, così come disposto dall'articolo 40, comma 1- ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (...

07/11/2013
A poco più di un mese dall'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22%, così come disposto dall'articolo 40, comma 1- ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) l'Agenzia delle Entrate, come già fatto con il precedente aumento al 21% (circolare n. 45/2011), ha fornito le indicazioni sul comportamento da adottare in caso di dubbi sul momento di effettuazione delle operazioni, in particolare per quei settori costretti a fare i conti con fatturazioni riferite a periodi in cui vigeva un'aliquota diversa.

Ai fini della corretta applicazione della nuova aliquota, l'Agenzia ha rinviato agli stessi concetti evidenziati nella circolare 12 ottobre 2011, n. 45/E, che vengono integrati con le modifiche normative intervenute nel frattempo e di particolari esigenze operative rappresentate da alcune categorie economiche.

Per quanto concerne la correzione degli errori, ribadendo quanto già affermato con la circolare n. 45/2011, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento senza che questo comporti alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata entro i seguenti termini:
  • per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell'acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
  • per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell'ultimo trimestre.

La nuova circolare dell'Agenzia fornisce, infine, le indicazioni in merito al comportamento da adottare per quei settori costretti a fare i conti con fatturazioni riferite a periodi in cui vigeva un'aliquota diversa, come i servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc.

A cura di Gabriele Bivona
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