Barriere architettoniche: la Camera approva la disciplina in materia di abbattimento

È stata approvata nella seduta del 3 ottobre 2017 dalla Camera dei Deputati la proposta di legge per il coordinamento e l'aggiornamento delle vigenti prescri...

05/10/2017

È stata approvata nella seduta del 3 ottobre 2017 dalla Camera dei Deputati la proposta di legge per il coordinamento e l'aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e nei servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità.

La proposta di legge contiene disposizioni per il coordinamento e l'aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e nei servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989, anche secondo i contenuti di cui al comma 3 che disciplina i compiti della commissione permanente (il riferimento al comma 3 è stato inserito nel corso dell'esame in Assemblea).

Articolo 1

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, al fine di:

  • assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici, e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;
  • promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Lo stesso comma 1 disciplina le modalità procedurali per l'adozione del nuovo provvedimento, prescrivendo che esso venga adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 2 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento, la conseguente abrogazione dei regolamenti di cui al D.P.R. 503/1996 e al D.M. 236/1989.

Il comma 3 prevede la ricostituzione della commissione permanente già prevista dall'art. 12 del D.M. 236/1989 per l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Alla nuova commissione sono affidati i seguenti compiti:

  • individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa cui fa riferimento la proposta di legge;
  • elaborare proposte di modifica e aggiornamento;
  • adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale.

Nel corso dell'esame in Commissione, sono stati altresì affidati alla commissione ministeriale i compiti di:

  • monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in tema di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • elaborazione di proposte di modifica e di aggiornamento della normativa richiamata nella proposta di legge, anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze.

Sulla base di modifiche approvate dall'Assemblea, è stato inoltre affidato alla Commissione il compito di elaborare proposte di modifica e aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti al fine di favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana, a beneficio di tutti i cittadini, ed è stato previsto l'invio di una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione stessa da parte del Ministero delle infrastrutture.

La nomina dei componenti della commissione è affidata alla competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Articolo 2

Nel corso dell'esame in Commissione, infine, è stato aggiunto l'art. 2 recante la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi del quale all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma recepisce una condizione contenuta nel parere della V Commissione (Bilancio), volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

In allegato il disegno di legge approvato alla Camera dei Deputati unitamente ai pareri delle Commissioni parlamentari ed il documento predisposto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati. Il testo passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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