Codice dei contratti: L'Anci sul blocco degli appalti

Il presidente dell’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) Piero Fassino ha inviato, ieri al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro...

02/07/2014
Il presidente dell’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) Piero Fassino ha inviato, ieri al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro dell’Economia e delle Finanze ed al Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie una lettera con la quale chiede di risolvere la grave situazione di paralisi sulle attività appaltatrici dei Comuni, a seguito dell’entrata in vigore ieri del divieto per i Comuni non capoluogo di provincia di acquisire lavori, servizi e forniture in assenza di una centrale unica di committenza introdotto dall’articolo 9, comma 4 del decreto-legge n. 66/20144 convertito dalla legge n. 89/2014.

Nella nota viene precisato che:
  • la complicata situazione normativa creatasi rende necessaria una proroga del termine dell’1/7/2014;
  • è necessario che i Ministeri interessati, provvedano a predisporre una nota interpretativa che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 3 del d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, chiarisca alle Amministrazioni comunali che possono continuare a svolgere le funzioni istituzionali, in considerazione dell’insussistenza di un congruo periodo di tempo per applicare la nuova previsione e permettere così il necessario adeguamento alle nuove norme.

Alla nota inviata ai Ministeri interessati, viene allegata una proposta di modifica costituita da un unico articolo con i due commi seguenti:
“1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il l° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il l° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al l o gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al l luglio 2015 per i lavori.
2. Al comma 3 bis dell'art. 33 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano: a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'art. 125 del codice dei contratti pubblici; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli artt. 175 e 176 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207"”.

L’inserimento del secondo comma è necessario per evitare che nei comuni non capoluogo di provincia vengano rese inapplicabili le norme che consentono l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro.
C’è da dire che, in questo momento il blocco degli appalti è soltanto teorico in quanto un nostro lettore ha comunicato che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contravvenendo al disposto dell’ultimo periodo del comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti (“L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”), ha rilasciato ad un comune non capoluogo di Provincia n. 2 CIG dei quali uno per l'affidamento diretto, senza gara, di un lavoro di importo inferiore a € 40.000 ed un altro per un cottimo fiduciario di importo inferiore sempre a € 40.000, la cui competenza da ieri è, inequivocabilmente, della Centrale unica di committenza.

In allegato la nota inviata dall’ANCI ai Ministri interessati.

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