Corte di Giustizia UE: Contributo unificato nei ricorsi in materia di appalti pubblici

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 6 ottobre 2015, si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto di una normativa nazionale...

26/10/2015
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 6 ottobre 2015, si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto di una normativa nazionale che impone per i ricorsi in materia di appalti pubblici il versamento di tributi giudiziali superiori a quelli da versare per le controversie in altri settori dell'ordinamento.

Nella sentenza, la Corte precisa che:
  • gli Stati membri, ai sensi della direttiva 89/665/CE, possono adottare i provvedimenti necessari per garantire ricorsi efficaci e rapidi contro le decisioni delle autorità aggiudicatrici contrarie al diritto dell'Unione; non sussiste, quindi, alcuna disposizione attinente ad una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all'atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi;
  • i provvedimenti, tuttavia, non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall'ordinamento interno, né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

Secondo la Corte, la fissazione di un contributo unificato per i ricorsi in materia di appalti più elevato che in altre materie non violerebbe il principio di equivalenza.
Tale principio implica, infatti, una parità di trattamento tra i ricorsi fondati su una violazione del diritto nazionale e quelli simili, fondati su una violazione del diritto dell'Unione, non richiedendo, quindi, la necessaria equivalenza delle norme nazionali applicabili ai contenziosi di diversa natura.
Le regole, poi, che stabiliscono l'ammontare, molto elevato, dei contributi unificati, a giudizio della Corte, non sono tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione in materia di appalti pubblici.

Ricordiamo che l'ammontare del contributo unificato viene fissato in funzione del valore dell'appalto oggetto del procedimento principale; in tal modo non sembrerebbe riscontrabile una discriminazione tra gli operatori che esercitano nel medesimo settore di attività, atteso che, in ogni caso, le norme UE in materia di appalti pubblici richiedono, per la partecipazione alle gare, il possesso di una capacità finanziaria parametrata all'importo dell'appalto.
La Corte si sofferma, anche, sulla necessità di versare il contributo unificato non solo all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ma anche per i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti che introducono domande nuove nel corso del giudizio.
In tali casi, tuttavia, in caso di contestazione sollevata da una parte interessata, il giudice sarà tenuto a dispensarla dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi, laddove accerti che gli oggetti delle controversie non sono effettivamente distinti e non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
     
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