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Costo del personale: Da Itaca indicazioni operative sull’applicazione dell’art.82 del codice dei contratti

Il gruppo di lavoro interregionale “Contratti pubblici” presso ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), ...

08/10/2013
Il gruppo di lavoro interregionale “Contratti pubblici” presso ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), ha recentemente realizzato un primo contributo operativo a supporto dell’attività delle stazioni appaltanti nella delicata applicazione della nuova disciplina normativa relativa alla determinazione del costo del personale da non assoggettare al ribasso d’asta.
Ricordiamo che l’art. 32, comma 7-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, ha introdotto nell’articolo 82 del Codice dei contratti il comma 3-bis il cui testo è il seguente: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tale nuova disposizione normativa relativa al criterio del prezzo più basso valutato anche sulla base del costo del personale e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nata per migliorare le condizioni di lavoro nel mercato dei contratti pubblici, non prevedendo alcun transitorio, sta bloccando il sistema degli appalti.

Il documento predisposto da ITACA, dopo alcune considerazioni preliminari in merito al fatto che una norma analoga era stata già inserita nel 2011 all’articolo 81 del Codice per essere successivamente abrogata, nel paragarfo 4 precisa che l’applicazione della norma è obbligatoria esclusivamente quando il criterio individuato per la scelta dell’offerta è quello del prezzo più basso.
Nel dettaglio la norma impone di salvaguardare il valore della manodopera quale costo non negoziabile e, pertanto, da sottrarre al mercato e alla concorrenza, in analogia con quanto previsto già per gli oneri di sicurezza.
Il costo della manodopera è da intendersi esclusivamente come il costo “vivo” e “non negoziabile tutelato in quanto comprensivo degli oneri sociali e contributivi, e come tale da intendersi al netto di spese generali ed utile di impresa, in quanto questi ultimi rappresentativi, al contrario, della quota di costo che deve andare a mercato, nell’ambito del gioco concorrenziale della gara.

Alle prime indicazioni operative ITACA dedica il paragrafo 5 del documento e nello stesso tratta, separatamente i lavori pubblici da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, i servizi e le formìniture da aggiudicarsi sempre mediante il criterio del prezzo più basso e i servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alla soglia dei 100 euro, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso

Per quanto concerne i lavori, nel documento viene precisato che, nella fase progettuale, la determinazione in modo parametrico, più immediata, richiede a monte la definizione di costi standard per tipologie di opere. Nel campo dei Lavori Pubblici, in mancanza degli accordi di cui all’art. 118, comma 6-bis, del Codice, sembra potersi fare riferimento alle tabelle di cui al DM Ministero LLPP dicembre 1978, che suddivide in alcune categorie i lavori pubblici e per ogni categoria definisce le incidenze della manodopera, dei materiali e dei noli. A titolo esemplificativo, dette tabelle prevedono un incidenza della manodopera del 18% per le opere stradali e del 40% per le opere edili. Risulta chiaramente indispensabile, per poter correttamente operare, un aggiornamento da parte del Ministero di dette tabelle, magari rapportandole alle nuove categorie di riferimento OG e OS. A tale riguardo ITACA segnala le tabelle riportate nell’“Avviso Comune” sottoscritto tra le principali rappresentanze datoriali e sindacali del 28/10/2010 con i quale si definiscono gli indici minimi di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera, al di sotto dei quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.

Per quanto concerne i servizi di architettura e di ingegneria ITACA precisa che è indubbio che il progettista debba stimare il costo del personale (al netto delle spese generali ed utile) da indicare quale quota parte da non assoggettare al mercato e quindi da sottrarre alla quota assoggettata a ribasso. Nell’ambito del costo del personale, il costo del collaboratore che svolge comunque attività di ingegneria e architettura, dovrebbe rientrare nel “costo dell’opera di ingegno” in quanto è l’ingegno del collaboratore ad essere utilizzato, mentre potrebbe rientrare nel “costo industriale” il costo del personale addetto alla produzione degli elaborati tecnici e amministrativi, alle attività commerciali e di funzionamento della struttura ed etc.

Dalle prime indicazioni offete da ITACA si comprende bene che la norma introdotta genera un “cantiere aperto” ad interpretazioni ed a valutazioni che, giocoforza, produrranno quell’effetto di blocco del sistema degli appalti che, invece, dovrebbe essere evitato.

In allegato le indicazioni di ITACA in versione integrale.


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