Le modifiche introdotte alle norme relative ai cantieri temporanei e mobili

Come abbiamo avuto modo di preannunciare ieri, sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il Decr...

07/08/2009
Come abbiamo avuto modo di preannunciare ieri, sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Dei 149 articoli che compongono il decreto, ben 36 e, precisamente, gli articoli dal 57 al 94, recano modifiche ai Titoli IV, V e VI del Decreto legislativo n. 81/2008 rubricati come:
  • Cantieri temporanei e mobili
  • Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
  • Movimentazione manuale dei carichi.
Quasi tutti gli articoli del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativi ai titoli sopra indicati e, quindi, gli articoli dall’88 al 171 sono modificati ed integrati ma in particolare vale la pena sottolineare il nuovo comma 11 dell’articolo 90 in cui viene precisato che non è necessario procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Con l’inserimento del comma 1-bis dell’articolo 96 del D.Lgs. n. 81/2008 viene precisato che i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici non devono redigere il piano operativo di sicurezza nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature.

Nell’articolo 97 vengono, poi, aggiunti i due commi 3-bis e 3-ter con cui viene precisato che, in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria deve corrispondere ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza e che per lo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 97, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Con l’inserimento del comma 6-bis nell’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 viene precisato che il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

Per ultimo ricordiamo che sono stati abrogati:
  • l’articolo 103 rubricato “Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora”
  • l’articolo 171 rubricato “Sanzioni a carico del preposto”
Viene, comunque, allegato alla presente notizia il testo dei Titoli IV, V e VI (articoli 88- 171) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n, 81 coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ricordando, anche che la legge 7 luglo 2009, n. 88 (Comunitaria 2008) ha prodotto alcune modifiche (riportate nel testo coordinato) negli articoli 90 e 91 del più volte citato D.lgs.n. 81/2008.

A cura di Paolo Oreto
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