Legge di delegazione europea 2015: Le novità su prodotti da costruzione

Con la legge 12 agosto 2016, n. 170 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - ...

06/09/2016

Con la legge 12 agosto 2016, n. 170 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.204 del 1 settembre 2016 - in vigore dal prossimo 16 settembre 2016 – vengono dettate le disposizioni di delega per il recepimento delle 11 direttive europee elencate negli allegati A e B alla legge stessa unitamente alla direttiva.

Fra le direttive indicate nell’articolato della Legge di Delegazione 2015, ne segnaliamo tre che riguardano il mondo dell'edilizia e delle costruzioni in genere e precisamente:

  • il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (art. 9 legge n. 170/2016);
  • la direttiva (UE) 2015/1513 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (art. 16 legge n. 170/2016);
  • la direttiva (UE) 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi (art. 17 legge n. 170/2016).

Commercializzazione dei prodotti da costruzione

All’articolo 9 della legge delega è precisato che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 170, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento  della  normativa nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  marzo  2011,  che  fissa condizioni armonizzate per la  commercializzazione  dei  prodotti  da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Nell'esercizio della delega  il Governo è tenuto a seguire, anche,  principi  e  criteri   direttivi specifici tra i quali segnaliamo:

  • istituzione di un Comitato nazionale di  coordinamento  per  i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e  di  raccordo delle attività delle  amministrazioni  competenti  nel  settore  dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti  ad assicurare   l'uniformità   e   il   controllo   dell'attività   di certificazione   e   di   prova   degli   organismi   notificati,   e individuazione  delle  amministrazioni  che  hanno  il   compito   di istituirlo;
  • costituzione di un  Organismo  nazionale  per  la  valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione  tecnica  (TAB);
  • individuazione presso il Ministero  dello  sviluppo  economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle  altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10.

Rinnovabili

Con l’articolo 16, il Governo è delegato ad adottare specifici principi e criteri direttivi per il suo esercizio, per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9 settembre 2015, che modifica la  direttiva  98/70/CE,  relativa  alla qualità della benzina e del  combustibile  diesel,  e  la  direttiva 2009/28/CE,  sulla  promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri della  direttiva medesima; il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di carattere generale, anche alcuni principi e criteri direttivi specifici.

Limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti

Con l’articolo 17, il Governo è delegato ad adottare la direttiva (UE) 2015/2193, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni  nell'atmosfera  di taluni  inquinanti  originati  da  impianti  di  combustione  medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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