Imposta soggiorno: il decreto del MEF con modello, istruzioni e specifiche

Pubblicato il decreto sulla dichiarazione dell’imposta di soggiorno mentre non si hanno notizie della banca dati delle strutture turistiche

di Redazione tecnica - 08/05/2022

È stato firmato ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita. Si precisa che la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.

Modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno

Il modello deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 del 2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Presentazione della dichiarazione

La dichiarazione va presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Quanto alla dichiarazione relativa al 2020 deve essere presentata unitamente a quella riguardante il 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.

Compilazione ed istruzioni per la dichiarazione

La compilazione e la presentazione della dichiarazione deve avvenire secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto stesso.

Allegati al decreto

In allegato

  • decreto MEF 29/04/2022;
  • modello dichiarazione imposta di soggiorno
  • istruzioni per la compilazione;
  • specifiche tecniche trasmissione modello.

Banca dati delle strutture turistiche

Non abbiamo, invece, acluna notizia in merito al protocollo d’intesa tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome con cui sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale; tale protocollo è propedeutico a rendere operativo il  Decreto del Ministero del Turismo 29 settembre 2021, n. 161, recante le “Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13 -quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58“ (leggi articolo)

Ricordiamo che nell’art. 13-quater del decreto-legge legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 il comma 4 è stato, successivamente, modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 così come di seguito riportato: “Con decreto del Ministro  per i beni e le attività culturali e per il turismo, da  adottare  entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione, sono stabilite  le  modalitaà di  realizzazione  e  di gestione  della  banca  di  dati  e  di   acquisizione   dei   codici identificativi  regionali  nonché le  modalità  di  accesso   alle informazioni che vi sono contenute”.

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