Nuovo Regolamento: Prime osservazioni della Corte dei Conti

Il Regolamento attuativo del codice dei contratti, previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, emanato dal Capo dello Stato Giorg...

24/11/2010
Il Regolamento attuativo del codice dei contratti, previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, emanato dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano con D.P.R. 5 ottobre 2010, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, era stata inviato il 20 ottobre scorso alla Corte dei Conti per la preventiva registrazione.
Oggi, apprendiamo che l'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri delle Infrastrutture e Assetto del Territorio della Corte dei Conti ha mosso le prime osservazioni sul Regolamento e precisamente sui seguenti articoli:
  • Art. 70 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe
  • Art. 72 - Coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione
  • Art. 79 - Requisiti di ordine speciale (art. 18, d.P.R. n. 34/2000)
  • Art. 85 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale (art. 24, d.P.R. n. 34/2000)
  • Art. 238 - Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, d.P.R. n. 554/1999)
  • Art. 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
  • Art. 278 - Finanza di progetto nei servizi
  • Art. 297 - Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
  • Art. 327 - Requisiti

In dettaglio tutte le osservazioni della Corte dei Conti possono essere rilevate dal documento da noi predisposto ed allegato alla presente notizia in cui accanto all'articolo del Regolamento abbiamo riportato le osservazioni dell'Organo di vigilanza.
In particolare rileviamo quanto segue.

Qualificazione Soa
Le osservazioni della Corte riguardano gli articoli 70, 72, 79 e 85 del D.P.R. 5/10/2010 e si riferiscono al problema relativo alla promozione commerciale, alle tariffe minime al coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione, ai requisiti di ordine speciale ed ai lavori seguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice.
La Corte dei Conti, in riferimento alla possibilità per le imprese affidatarie di utilizzare per la qualificazione prevalente l'importo dei lavori, subappaltati nella misura del 30% o del 40%, come previsto al comma 1, lettera b) nn. 2 e 3, ha ricordato che il Consiglio di Stato è dell'avviso che occorre certificare le imprese in base alle lavorazioni effettivamente eseguite e che mentre nelle "premesse" del provvedimento viene affermato che la previsione introdotta "favorisca l'apertura del mercato e l'ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei contratti pubblici di lavori…", tale argomentazione non sembra coerente con l'osservazione del Consiglio di Stato.

Compensi per i collaudatori
L'osservazione si riferisce all'articolo 238, comma 1 del D.P.R. 5/10/2010 in cui viene precisato che anche ai dipendenti della stazione appaltante facenti parte delle Commissioni miste di collaudo siano corrisposte le tariffe professionali previste per i soggetti esterni. La Corte dei Conti precisa che tale norma si pone in contrasto con l'articolo 92, comma 5, del codice secondo il quale gli incentivi per il personale dipendente comprendono anche le attività per il collaudo, nonché, indirettamente, con l'articolo 120, comma 2-bis del codice che qualifica l'attività di collaudo come "attività propria delle stazioni appaltanti" .

Direzione tecnica beni culturali
In riferimento all'articolo 248 del Nuovo Regolamento l’Organo di vigilanza precisa che al comma 5, relativo all'affidamento della direzione tecnica, è stata omessa l'ipotesi di cui all'art. 23, comma 3, del predetto d.P.R. n. 34/2000, secondo la quale tale compito può essere affidato anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni.

Esecuzione di servizi e forniture
A parere della Corte dei Conti l'articolo 297 del Nuovo Regolamento, per mezzo del quale è possibile applicare all'esecuzione dei servizi e delle forniture gli articoli da 135 a 140 del codice è in contrasto con il principio di gerarchia delle fonti del diritto perché la norma non trovando riscontro in specifici articoli del codice stesso.
L'organo di vigilanza ha notato anche che l'articolo 327 del Nuovo Regolamento, relativo ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture, rimanda agli articoli 41 e 42 del codice mentre per lo stesso problema l'articolo 124, comma 7 del codice rinvia al Regolamento.

Finanza di progetto nei servizi
In riferimento all'articolo 278 del D.P.R. 5/10/2010, la Corte dei Conti ritiene che non si sia proceduto all'adeguamento della finanza di progetto nei servizi a quella prevista per i lavori principalmente per il fatto che lo studio di fattibilità, nella finanza di progetto nei servizi, possa essere predisposto dai soggetti privati e l'Organo di vigilanza rileva come non sia possibile consentire l'inottemperanza, per il settore dei servizi, al principio fondamentale posto dal codice in tema di finanza di progetto, ex art. 153, consistente nella necessità della formale gara per la realizzazione dei lavori pubblici.

A cura di Paolo Oreto
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