Ordini Professionali e Consigli Nazionali: la grande beffa

Chiunque voglia esercitare in Italia l'attività libero professionale di architetto o ingegnere sa che, ancor prima dell'attribuzione della partita iva con la...

25/11/2014

Chiunque voglia esercitare in Italia l'attività libero professionale di architetto o ingegnere sa che, ancor prima dell'attribuzione della partita iva con la quale si verrà identificati per le procedure amministrative da parte dell'Agenzia delle Entrate, come prima cosa dovrà iscriversi al proprio Ordine professionale di residenza.

L'iscrizione all'Ordine professionale negli anni è divenuto un fatto pressoché scontato da parte di tutti coloro i quali vogliono svolgere un'attività libero professionale per le cosiddette "attività riservate" ovvero quelle per le quali lo Stato richiede obbligatoriamente l'iscrizione ad un albo professionale. Ma "Cos'è l'Ordine professionale?" è una di quelle domande che è andata perduta nella notte dei tempi.

Dunque, vi chiedo:

"Cos'è l'ordine professionale e quali sono le sue funzioni?"

Per rispondere compiutamente alla domanda, bisogna risalire ad alcune delle prime leggi di costituzione degli ordini professionali e un valido aiuto mi è stato offerto da un architetto che è anche stato Consigliere presso l'ordine di Firenze, Beppe Rinaldi, il quale mi ha gentilmente fornito una puntuale disanima normativa:

  • la legge 24 giugno 1923, n. 1395 (G.U. 05/07/1923, n. 157) - Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti
  • il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (G.U. 15/02/1926, n. 37) - Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto
  • la Legge 25 aprile 1938, n. 897 (G.U. 07/07/1938, n. 152) - Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi
  • il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (G.U. 23/12/1944, n. 98) - Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali

Prendendo in esame l'intero apparato normativo, si evince che gli ordini professionali sono delle istituzioni previste dallo Stato per l'autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, al fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti. Lo Stato ha, cioè, affidato agli Ordini il compito di tenere aggiornati albo e codice deontologico, e tutelare la professionalità della categoria.

Entrando nel dettaglio delle suddette norme, possiamo evidenziare i seguenti articoli:
- art. 5 della legge n- 1392/1923 che recita:
"Gli iscritti nell'Albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:
1) Procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'Albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni.
2) Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale.
3) Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese.
4) Vigila alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili"
.

- art. 37 del Regio Decreto n. 2537/1925 che definisce le funzioni del Consiglio dell'Ordine, ovvero:

  1. vigilare sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
  2. prendere i provvedimenti disciplinari;
  3. curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
  4. determinare il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo.
  5. compilare ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'Ordine.
  6. dare i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Con l'avvento della Formazione Continua, all'ordine è stato affidato anche il compito di vigilare sull'aggiornamento dei propri iscritti. Ciò premesso, quel che è subito evidente è l'assenza di una qualsiasi forma di rappresentanza della categoria. Le uniche funzioni di Ordini professionali e, quindi, Consigli Nazionali, riguardano esclusivamente la tutela del mercato e la vigilanza della disciplina dei propri iscritti.

Il totale disinteresse degli iscritti, che fino a una decina di anni fa hanno vissuto una vera e propria età dell'oro facendo dimenticare di essere dei soggetti privi di alcuna tutela, ha però fatto evolvere (senza alcuna base normativa) la struttura degli Ordini, fino a farli ergere a Organi di rappresentanza con la conseguente creazione di sovrastrutture che negli anni hanno portato nuovi costi agli iscritti per dei servizi mai richiesti. Oggi Ordini e Consigli Nazionali hanno (o almeno pensano di avere) il potere di sedere ai tavoli di chi decide le norme. Purtroppo, però, lo scarso peso delle professioni e il lavoro di divisione apportato negli anni dal Governo, hanno relegato le professioni tecniche a vere e proprie comparse nella redazione di normative tecniche.

Volendo prendere per buono il compito di "dare i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto", mi chiedo come mai il peso delle professioni tecniche sia stato minimale nella recente redazione e approvazione delle norme tecniche per le costruzioni. Mi chiedo, pure, come mai la categoria degli Architetti non sia mai stata sufficientemente coinvolta nella reazione di proposte di intervento edilizio e urbanistico, ad esempio, del Piano Città. O come mai i geologi sono chiamati sempre il giorno dopo le tragedie idrogeologiche che hanno accompagnato negli ultimi anni il nostro Paese.

L'analisi normativa e alcune logiche considerazioni lasciano intravedere quella che io ho denominato molto provocatoriamente "la grande beffa". E' certo che se il mercato fosse quello di 10 anni fa, nessuno avrebbe mai pensato di mettere in discussione il sistema ordinistico. Considerato, però, che i livelli non sono più gli stessi e che la discesa è sempre più rapida, qualche domanda in più sull'utilità degli Ordini e sull'assenza di un vero e proprio Sindacato a tutela della professione andrebbe più approfondita. I tempi sono certamente maturi e l'evoluzione tecnologica consente rapide decisioni. Riuscirà la categoria dei professionisti a prendere realmente contezza di questa situazione o continuerà la sterile lamentela di chi è pronto sempre a criticare ma mai a esporsi in prima persona per contribuire al cambiamento di cui la professione tecnica necessita?

Lascio come sempre a voi ogni commento, pregandovi di mantenere un linguaggio utile al dialogo e ad un sano scambio di opinioni.

A cura di Gianluca Oreto

 

 

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