PER LA SICUREZZA IN ARRIVO LA PATENTE A PUNTI

Mentre siamo in attesa di conoscere, dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del 31 luglio scorso, il testo definitivo del decreto...

03/08/2009
Mentre siamo in attesa di conoscere, dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del 31 luglio scorso, il testo definitivo del decreto legislativo che modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato in riferimento a quanto previsto nella legge delega n. 123 del 3 agosto 2007, possiamo affermare che tra le novità relative ai cantieri edili si ha l’introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.
L’innovativo strumento opererà per mezzo della attribuzione iniziale - in sede, appunto di “qualificazione” dell’impresa - ad ogni azienda o lavoratore autonomo edile di un punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento” determini l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore.

Sempre per il settore edile rivestono notevole importanza anche:
  • il superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute ad elaborare il documento “senza sconti” quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal Notaio o munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione…);
  • il superamento di una cultura meramente sanzionatoria e repressiva prestando prevalente attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l’espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale;
Al testo finale si è arrivati dopo un lungo e intenso confronto realizzato in più sedi e con tutti gli interlocutori istituzionali e sociali interessati. Da ultimo, dopo l’approvazione, il 27 marzo scorso, di uno schema di decreto correttivo, si è passati attraverso una ampia istruttoria finalizzata alla formulazione del parere in Conferenza Stato-Regioni e si è sviluppato un esauriente e serrato dibattito nell’ambito delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Da tali attività sono emerse (in particolare nell’ambito dei pareri formulati dalle Commissioni parlamentari) indicazioni di grande rilievo, considerate attentamente dal Governo nella definitiva stesura del “correttivo”.

Con l’approvazione del decreto legislativo correttivo sono stati raggiunti due importanti obiettivi e precisamente:
  • quello di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nella attuale disciplina (decreto legislativo n. 81 del 2008) - approvata, come noto, a Camere oramai sciolte e in tutta fretta - alcuni dei quali suscettibili di ricadute gravi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Dunque, innanzitutto è realizzato il perfezionamento del quadro normativo, composto da ben 306 articoli e vari allegati che non sono sempre stati ben coordinati tra di loro dando luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative;
  • quello di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole.
Vengono, anche, modificate le sanzioni che saranno soltanto amministrative per infrazioni di tipo formale e proporzionali al rischio di impresa e ai compiti svolti dai diversi soggetti. In particolare, mentre l'arresto è mantenuto agli attuali livelli, le ammende sono state incrementate rispetto alla 626/1994 in base all'indice Istat, ma saranno in definitiva pari alla metà rispetto all'ammontare oggi previsto.

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A cura di Paolo Oreto
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