Pubblicata sulla Gazzetta la legge sulla nuova normativa antimafia

Sulla Gazzetta ufficiale n. 197 del 23 agosto scorso è stata pubblicata la legge 13 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la...

25/08/2010
Sulla Gazzetta ufficiale n. 197 del 23 agosto scorso è stata pubblicata la legge 13 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia".
Con la citata legge il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa:
  • un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
  • un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.

All'articolo 3 della legge viene precisato che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Con l'articolo 4, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Nell'articolo 5 viene precisato che la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Con l'articolo 10, cambiano anche le pene relative al reato in relazione alla turbativa d'asta e viene introdotto un nuovo reato in relazione alla turbativa del procedimento di scelta del contraente.

Per ultimo ricordiamo che, nell'articolo 13 viene precisato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose..

A cura di Paolo Oreto
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