Tracciabilità dei pagamenti: Presentati emendamenti per snellire il decreto-legge 187/2010

E' convocata per oggi la seduta delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia) della Camera d...

25/11/2010
E' convocata per oggi la seduta delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia) della Camera dei Deputati con all'ordine del giorno il Decreto-Legge n. 187/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".
Nei giorni scorsi sono stati presentati gli emendamenti e per gli articoli 6 e 7 del decreto-legge in esame se ne contano rispettivamente 14 e 24.
Ricordiamo che l'articolo 6 contiene "Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari" mentre nell'articolo 7 sono riportate le "Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari".

In particolare, per quanto concerne le modifiche all'articolo 6, di notevole importanza due emendamenti presentati dal Segretario della Commissione Giustizia della Camera Onorevole Ida D'ippolito Vitale che con il primo propone che il termine per l'adeguamento dei contratti stipulati ancedentemente al 7 settembre 2010 previsto, dal comma 2 dell'articolo 6, in centottanta giorni venga raddoppiato e portato, quindi, a trecentosessanta giorni e che con il secondo, invece, lega tale termine per l'adeguamento dei contratti ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della Giustizia e dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della convesione in legge del decreto-legge stesso.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 7, sono più variegati ma vale la pena ricordare il numero 7.1 con cui viene chiesto, di fatto, che la tracciabilità, per quanto concerne servizi e forniture, sia limitata a contratti che abbiano un valore superiore a 60.000 Euro.

Con l'occasione ricordiamo che nei giorni scorsi l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha emanato la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 recante "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187” e che nella stessa vengono trattati gli ambiti di applicazione della tracciabilità e fornisce indicazioni generali sulle modalità di attuazione della stessa, sulla richiesta e l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) e sulla gestione dei movimenti finanziari e le comunicazioni obbligatorie.

Come abbiamo avuto modo già di precisare in una precedente notizia, la determinazione arriva dopo l'emanazione del decreto-legge n. 187 del 12 novembre scorso che ha già iniziato alla Camera il percorso per essere trasformato in legge dello Stato ed è suddivisa nei seguenti paragrafi:
  • Premessa
  • Entrata in vigore
  • Ambito di applicazione
  • Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della tracciabilità
  • Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)
  • Gestione dei movimenti finanziari
  • Comunicazioni
La determinazione è, anche, completata da un allegato contenente due schemi e precisamente lo "Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche" e lo "Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche".

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata