Tracciabilità dei pagamenti: Pronto il Decreto-legge di modifica dell'articolo 3 della legge

Nel preconsiglio dei Ministri è stata esaminata la bozza del decreto-legge contenente le disposizioni interpretative sulla tracciabilità dei flussi finanziar...

13/10/2010
Nel preconsiglio dei Ministri è stata esaminata la bozza del decreto-legge contenente le disposizioni interpretative sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le norme transitorie.
Il disegno di legge è costituito da tre articoli in cui sono contenute le “disposizioni interpretative delle norme dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, “le modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136” e, per ultimo la precisazione che l’entrata in vigore coincide con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Ulteriori norme attuative vengono, invece, rinviate ad un successivo DPCM.

Il provvedimento si è reso necessario perché sono state constatate situazioni applicative disomogenee scaturenti dal fatto che alcune amministrazioni fanno riferimento alle linee guida, predisposte alcune settimane addietro dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ma tuttora bloccate in una riunione del 29 settembre scorso in attesa delle determinazioni di alcuni Ministero.
Si passa, quindi, da casi in cui il nuovo regime imposto dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 è stato ritenuto applicabile subito a tutti i contratti e subcontratti anche precedenti al 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 a casi in cui vengono fatti salvi i contratti ed i subcontratti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010.

In particolare con l’articolo 1 del decreto-legge viene riscritto, quasi per intero, l’articolo 3 della legge n. 136/2010 e, per quanto concerne il problema dell’entrata in vigore del provvedimento stesso e della tracciabilità, quindi, dei contratti stipulati antecedentemente al 7 settembre 2010, nella legge viene inserito l’articolo 16-bis con cui viene precisato che:
  • le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa ed ai relativi subappalti e subcontratti e quindi a quelli stipulati successivamente al 7 settembre 2010;
  • i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 ed i relativi subappalti e subcontratti, saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge stessa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ed entro il medesimo termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, saranno definite ulteriori modalità applicative.

Ricordiamo che il problema è nato con l’articolo 3 della legge n. 136/2010 rubricato con "Tracciabilità dei flussi finanziari" che in 9 commi definisce alcune norme con cui, in sostanza, viene stabito che:
  • gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
  • ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto allastazione appaltante;
  • gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
  • la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

A cura di Paolo Oreto
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