Ultime notizie Coronavirus: spostamento tra Regioni vietato sino al 27 marzo 2021

Pubblicato il decreto-legge con il divieto di spostamento tra regioni sino al 27 marzo e con nuove indicazioni per la colorazione delle Zone

di Redazione tecnica - 24/02/2021

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2021 il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Nessuno spostamento tra le regioni sino al 27 marzo

Con l’articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 15/2021, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, è disposta la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Spostamento verso una sola abitazione sino a 27 marzo

Sempre nello stesso articolo 2, al comma 2 del provvedimento è precisato che fino al 27 marzo 2021, è consentito, nelle zone definite “gialle” in ambito regionale e nelle zone definite “arancioni” in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nelle zona definite “rosse”.

Mobilità in ambito comunale

Al comma 3 dello stesso articolo 2 del provvedimento è, per ultimo, aggiunto che qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

La novità del decreto-legge

Anche se non evidenziato dai più, la novità più interessante del nuovo decreto-legge è contenuta nell’articolo 1 che modifica l’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con linserimento dopo il comma 16 -sexies del comma 16-septies che contiene la nuova ripartizione in “Zona bianca”, “Zona arancione”, “Zona rossa” e “Zona arancione” delle varie Regioni in diverse tipologie in funzione dell’incidenza settimanale dei contagi.

Ed è una novità perché, sino ad ora, la definizione dei colori delle regioni era stata puramente indicativa; nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, oggi ancora in vigore sino al 5 marzo 2021, sono definite:

  • nell’articolo 1 le “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
  • nell’articolo 2 le “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcunearee del territorio nazionale caratterizzate da unoscenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”;
  • nell’articolo 3 le “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”,

con la precisazione,contenuta negli articolo 2 e 3 del dPCM, che le Regioni che avrebbero dovuto ottemperare, oltre a quato stabilito nell’articolo 1, anche a quanto previsto ai citati articoli 2 e 3 sarebbero state individuate con Ordinanze del Ministero della Salute; tutto ciò senza dare alcuna indicazione su colori.

L’associazione dei colori alle aree

Nella  pratica, invece, venivano associate:

  • alle misure contenute nell’articolo 1, le aree cosiddette gialle,
  • alle misure contenute nell’articolo 2, le aree cosiddette arancioni,
  • alle misure contenute nell’articolo e, le aree cosiddette rosse.

Zone bianche, arancione, rosse e gialle

Oggi con il comma 1 dell’articolo 1 del Provvedimento vengono, per la prima volta definiti i colori delle Regioni in funzione dell’incidenza settimanale dei contagi e nel dettaglio:

  • Zona bianca”, le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
  • Zona arancione”, le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
  • "Zona rossa”, le Regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
  • Zona gialla” le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).

Vai allo Speciale Coronavirus Covid-19

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata