Compensazione e revisione dei prezzi: il diavolo fa le pentole. E i coperchi?

Il dossier del Servizio di Bilancio del Senato chiede chiarimenti e conferme sui fondi necessari per il meccanismo di revisione dei prezzi previsto per i contratti pubblici

di Redazione tecnica - 07/02/2022

Iniziato il 31 gennaio 2022 alla 5a Commissione (Bilancio) del Senato, l’iter della conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle i mprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Sostegni-ter: le modifiche al Codice dei contratti

L’articolo 29 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” è volto ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.

In particolare, al comma 1 del citato articolo 29, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016), i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, e fino al 31 dicembre 2023, si prevede che:

  1. è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dal codice degli appalti;
  2. per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.

In questi casi il comma in questione prevede che si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento.

L'istanza di compensazione per la revisione dei prezzi

Con il comma 4 dello stesso articolo 29 è stabilito, poi, che, a pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante una apposita istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti del Mims previsti al comma 2 esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nei citati decreti, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.

Ulteriori indicazioni sono, poi, date nei commi successivi sino al comma 13.

Il meccanismo di revisione dei prezzi

Sul problema della nuova revisione dei prezzi introdotta dall’articolo 29 del Decreto Sostegni-ter è intervenuto il Servizio di Bilancio del Senato che nel dossier predisposto per l’esame del provvedimento in 5a commissione ha segnato che “il nuovo meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, di cui al comma 1, lett. b) appare maggiormente oneroso per le stazioni appaltanti atteso che la compensazione viene presa in considerazione allorché la variazione di prezzo supera il 5 per cento e nella misura dell'80 per cento dell'eccedenza mentre a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo possono essere valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Alla luce delle suddette considerazioni, in merito al nuovo meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, andrebbe chiarito se tale adeguamento possa determinare, in caso di incremento dei prezzi, un impatto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato a legislazione vigente".

Il Servizio di Bilancio del Senato si chiede, dunque, quale impatto possa derivare dal meccanismo di revisione dei prezzi sui saldi di finanza pubblica. "Inoltre - si legge nel dossier - andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa la possibilità che l'incremento dei prezzi, da compensare con il meccanismo previsto al comma 1, possa causare oneri aggiuntivi nei confronti delle stazioni appaltanti e, conseguentemente, effetti sugli equilibri di bilancio di tali enti. A tal proposito si segnala che l'individuazione delle ulteriori risorse previste dalla presente disposizione per far fronte ad eventuali forme di compensazione delle variazioni di prezzo, è a valere su fondi o disponibilità che a legislazione vigente hanno già una propria finalità la cui realizzazione, per effetto dell'utilizzo previsto nella presente disposizione, potrebbe essere compromessa o richiedere ulteriori stanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ci si riferisce in particolare all'utilizzo delle somme appositamente accantonate per imprevisti, delle somme derivanti da ribassi d'asta, del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che in genere vengono destinate per fronteggiare sopravvenute esigenze o temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali".

Revisione dei prezzi: servono certezze

"In rapporto alla copertura a valere sul fondo di conto capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, atteso che in base ad una interrogazione della banca dati della RGS - si legge nel report - si evince che le occorrenti disponibilità sono presenti fino al 26 gennaio 2022 giorno antecedente la pubblicazione in gazzetta ufficiale del presente provvedimento, andrebbe confermato che l'utilizzo di tali risorse sia stato destinato per le finalità di copertura di cui al comma 10 dell'articolo in esame”.

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