Prezzario Cratere Sisma 2016, l’Ordinanza in Gazzetta

Il provvedimento approvazione e definisce l'ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia, aggiorna i costi parametrici e introduce l'obbligo della revisione prezzi

di Redazione tecnica - 13/09/2022

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2022, n. 212 l’Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione post Sisma 2016 del 28 aprile 2022, n. 126 recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti.

Prezzario Unico Cratere, l'Ordinanza in Gazzetta

Il provvedimento approva e definisce l’ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell’art. 6, comma 7 del decreto-legge n. 189 del 2016.

In particolare, il prezzario unico si applica:

  • a) per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo e a quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Può inoltre essere applicato, su richiesta dell’interessato, alle domande:
    • a.1) decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1º luglio 2021, ferma l’applicazione dell’art. 7 dell’ordinanza n. 118/2021 per il primo semestre 2021;
    •  a.2) per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1º gennaio 2021, ai sensi del successivo art. 2.
  • b) per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dell'ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore dell'ordinanza, nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1º luglio 2021.

Sia nella ricostruzione pubblica che nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1º luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL.

Aggiornamento dei costi parametrici

All’art.2, l’ordinanza stabilisce che i costi parametrici relativi alla ricostruzione privata sono aumentati, in coerenza con la variazione dell’Indice generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonché con l’incremento delle materie prime e la relativa incidenza nell’aggiornamento del prezziario unico, nel modo seguente:

  • dal 6% al 20% per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili;
  • dall’11% al 25% per gli edifici adibiti ad attività produttive.

Tale incremento si applica:

  • alle domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore dell’ordinanza oltre che su istanza del professionista incaricato;
  • alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo;
  •  alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1º gennaio 2021 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo.

I corrispettivi dei contratti già stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione del contributo derivante dall’attuazione della presente ordinanza. Inoltre i costi parametrici sono adeguati semestralmente alle variazioni dell’indice ISTAT del costo di costruzione.

Per la rideterminazione dei prezzi sono riconosciuti i compensi professionali, calcolati secondo i parametri professionali vigenti, per le prestazioni tecniche documentate necessarie alla revisione dei progetti già presentati.

Obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi

I bandi e gli avvisi adottati per l’affidamento di contratti pubblici e le lettere di invito a presentare offerta inviate successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, per qualsiasi importo, dovranno contenere obbligatoriamente le clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 106, comma 1, lettera a) , primo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lettera a), sulla base delle variazioni dei materiali da costruzione rilevate dall’Istat e secondo quanto determinato con decreto semestrale del MIMS.

Sono state inoltre previste altre risorse per la ricostruzione:

  • 50 milioni per il “Fondo speciale per le compensazioni”;
  • ulteriori 100 milioni assegnati al “Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica”per gli interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020
  • 40 milioni di euro per il “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali” di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;
  • 50 milioni per le attività di raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie;
  • 10 milioni per il finanziamento della quota pubblica degli interventi di proprietà mista pubblico-privata di cui al comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018.

Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

All’art. 5, il provvedimento stabilisce che, per corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall’eccezionale aumento dei costi delle materie prime, fermo restando quanto stabilito all’art. 2 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 novembre 2021 in materia di pagamenti per i danni gravi, l’anticipo non superiore al 30% dell’importo dei lavori ammesso a contributo può essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL.

Per le stesse esigenze, e fino al 31 dicembre 2022, il SAL può essere liquidato anche nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l’esecuzione parziale dei lavori relativi, per l’importo minimo di euro 5.000 per una sola volta, fermo l’impegno sottoscritto dall’impresa alla prosecuzione dei lavori. In nessun caso l’importo del SAL può determinare il superamento del 90 per cento di erogazione del contributo.

Sempre in considerazione delle straordinarie criticità determinate dall’imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della loro carenza, i termini previsti per la conclusione dei lavori sono eccezionalmente prorogati per massimo altri novanta giorni, su disposizione del direttore dei lavori.

Inoltre è stato istituito un Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi che  informa immediatamente il Commissario n caso di variazioni significative dei prezzi, in aumento o in ribasso tali da suggerire la revisione del prezziario.

Proroga termini adempimenti per la ricostruzione privata

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata anche l’ordinanza del 1° giugno 2022, n. 127. Essa invece provvede a prorogare i termini di alcuni adempimenti previsti nell’ambito della ricostruzione privata, disponendo anche alcune indicazioni per l'accelerazione della ricotsruzione degli immobili ricadenti nelle cosiddette "zone rosse".

 

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