Riforma Codice dei contratti: ecco il testo bollinato

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, ecco il testo del Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato

di Redazione tecnica - 10/01/2023

Dopo la trasmissione dello schema definitivo da parte del Consiglio di Stato e la successiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, arriva la "bollinatura" della Ragioneria Generale dello Stato sul testo del Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici che adesso può cominciare il percorso previsto dalla Legge delega n. 78/2022 prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (testo in allegato).

Il processo di approvazione

Così come prevede l'art. 1, comma 4 della Legge delega, infatti, il Decreto Legislativo potrà essere adottato:

  • dopo l’acquisizione del parere della Conferenza unificata (entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione);
  • dopo i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione).

La bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, così come accaduto per la Legge delega, certifica la corretta quantificazione dell'onere recato nonché l'idoneità della relativa copertura finanziaria. Un visto di conformità, dunque, senza il quale il provvedimento non avrebbe potuto essere trasmesso alle Camere.

Le differenze con lo schema del Consiglio di Stato

Poche ma significative le differenze del testo del Decreto Legislativo rispetto allo schema definitivo predisposto dal Consiglio di Stato. Mantenuta integralmente la struttura che vedrà un codice di 229 articoli e 35 allegati che costituiscono un vero e proprio regolamento che renderà la riforma immediatamente auto-esecutiva, consentendo da subito una piena conoscenza dell’intera disciplina da attuare.

Tra le differenze riscontrate, segnaliamo quelle all'art. 44 relativo all'appalto integrato cui si riporta la versione del Consiglio di Stato e quella approvata dal Consiglio di Stato e poi bollinata dalla RGS. Di seguito il testo a fronte.

Versione Consiglio di Stato

Versione bollinata dalla RGS

1. Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con importo inferiore a €…,00 e, indipendentemente dal loro importo, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. La stazione appaltante o l’ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

4. L'offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42.

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

2. La stazione appaltante o l’ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

4. L'offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42.

6. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

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