Scambio dati su Piattaforme online: lo schema di Decreto

Consultazione pubblica del MEF sullo schema di decreto legislativo che recepisce le modifiche della Direttiva UE 2021/514

di Redazione tecnica - 07/07/2022

È disponibile per la consultazione pubblica sul sito del dipartimento Finanze del MEF lo schema di decreto legislativo con il quale sono state recepite le modifiche della direttiva Ue 2021/514 in tema di cooperazione e scambio automatico di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

Scambio informazioni su piattaforme digitali: lo schema di Decreto Legislativo

Fino al prossimo 20 luglio 2022, gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti in materia potranno quindi inviare il proprio contributo e le proprie proposte sia relativamente all’intero contenuto, che in riferimento a specifiche parti della bozza.

La Direttiva UE 2021/514 è intervenuta sulle disposizioni contenute nella direttiva 2011/16, estendendo e rafforzando le disposizioni relative allo scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e ampliando l’ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai Gestori di piattaforme digitali.

Lo schema di Decreto

Lo schema del Decreto Legislativo è così composto:

Capo I - Disposizioni generali

  • Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
  • Art. 2 - Definizioni

Capo II - Adeguata verifica

  • Art. 3 - Adeguata verifica in materia fiscale al fine di identificare i Venditori esclusi
  • Art. 4 - Adeguata verifica in materia fiscale al fine di identificare i Venditori oggetto di comunicazione
  • Art. 5 - Adeguata verifica in materia fiscale al fine di determinare lo Stato membro o gli Stati membri di residenza del Venditore
  • Art. 6 - Adeguata verifica in materia fiscale ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione
  • Art. 7 - Termini e validità delle procedure di adeguata verifica
  • Art. 8 - Applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale esclusivamente ai Venditori attivi
  • Art. 9 - Espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di terzi

Capo III - Obblighi di comunicazione e scambio di informazioni

  • Art. 10 - Obblighi di comunicazione e esoneri
  • Art.11 - Informazioni da comunicare

Capo IV - Ulteriori disposizioni per l’efficace attuazione

  • Art. 12 - Disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione
  • Art. 13 - Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione
  • Art. 14 - Registrazione unica di un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d, punto 2
  • Art. 15 - Scambio di informazioni

Capo V - Altre disposizioni

  • Art. 16 - Modifiche alle disposizioni vigenti
  • Art.17 - Disposizioni in materia di protezione dei dati
  • Art. 18 - Clausola di invarianza finanziaria
  • Art. 19 - Decorrenza

Come specificato nello schema, gli obblighi relativi alle procedure di scambio automatico dei dati inizieranno ufficialmente dal 1° gennaio 2023, con un primo scambio tra le amministrazioni interessate nel 2024.

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