Sicurezza strade, ponti e viadotti: stanziati 50 milioni di euro

Dal Decreto Asset un fondo da 50 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali

di Redazione tecnica - 12/10/2023

Con la conversione in legge del Decreto Asset arriva il "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni" con uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

Decreto Asset: ecco il fondo per la sicurezza di strade, ponti e viadotti

Lo prevede il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset), convertito con modificazioni dalle Legge 9 ottobre 2023, n. 136, che all'art. 19 (Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali) stanzia:

  • 18 milioni di euro per l’anno 2023;
  • 20 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 12 milioni di euro per l’anno 2025;

per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali.

L'attuazione del Fondo

Per l'attuazione del Fondo si dovrà, comunque, attendere un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che dovrebbe essere adottato entro il 15 ottobre 2023.

Il Decreto definirà:

  1. i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;
  2. l’importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti);
  3. i contenuti e le modalità di presentazione dell’istanza;
  4. i criteri e i parametri per l’elaborazione della graduatoria nonché le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;
  5. le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

Le tempistiche

Dalla pubblicazione del Decreto del MIT scatteranno 15 giorni entro i quali i comuni dovranno presentare apposita istanza di accesso al fondo, i cui interventi dovranno essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).

Dopo questi 15 giorni ne scatteranno altri 15 entro i quali con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno approvati:

  • la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP;
  • l’elenco degli interventi beneficiari e sono concessi i finanziamenti.

Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell’investimento, pena la revoca del finanziamento. I medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.

Per le annualità 2024 e 2025, i termini suddetti termini saranno definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

Il monitoraggio degli investimenti realizzati è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In questo caso le opere sono classificate sotto la voce "Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni".

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