Visto di conformità e abilitazione soci STP: la risoluzione ADE

Il Fisco fornisce chiarimenti sui requisiti dei soci di STP esercenti attività di assistenza fiscale per il rilascio del visto di conformità

di Redazione tecnica - 08/03/2022

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema del visto di conformità, questa volta con la risoluzione n. 10/E del 4 marzo 2022, che fornisce chiarimenti in merito al possibile inserimento di professionisti soci di S.T.P. (società tra professionisti) validamente costituite e iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, nell’elenco dei soggetti abilitati, anche quando non detengono la maggioranza del capitale sociale.

Soci S.T.P. e rilascio visto di conformità: la risoluzione ADE

Si tratta di un tema particolarmente interessante, considerato che, con il decreto legge n. 157/2021 (Decreto Antifrode), abrogato poi dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ne ha rimesso integralmente i contenuti nel Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio),  è stato introdotto l’obbligo di asseverazione delle spese sostenute per gli interventi previsti al comma 2 dell’art. 121 del Decreto Rilancio stesso. Secondo quanto disposto dal nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del Decreto Rilancio, il contribuente che intende esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevista dal comma 1, deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (articolo 119, comma 11, del medesimo decreto).

Il visto di conformità

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Soci S.T.P. possono rilasciare visto di conformità?

La risoluzione n. 10/E del 4 marzo 2022 supera in parte le indicazioni fornite con la risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016 relativa alle condizioni da rispettare affinché il professionista socio di una S.T.P. abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, potesse apporre il visto di conformità ex articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando la partita IVA della S.T.P. stessa. Il provvedimento del 2106 infatti equiparava la S.t.p. alla società di servizi, rendendo necessario quindi, per l’iscrizione del socio professionista di una S.t.p. nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità, di due requisiti, ai sensi della Legge n. 183/2011:

  • che i soci professionisti costituissero la maggioranza;
  • che possedessero la maggioranza del capitale sociale della S.t.p.

Questo cumulo di requisiti è stato contestato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che già nel 2019, con due diverse segnalazioni, ha considerato la necessaria cumulabilità dei requisiti come potenzialmente lesiva della libera concorrenza. Secondo l’AGCM per consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STP e le relative spinte pro concorrenziali, va privilegiata l’interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all’articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 non vengano considerati cumulativi.

Rilascio visto di conformità: i requisiti soci STP non devono essere cumulativi

In attesa di una possibile modifica normativa, la risoluzione accoglie l’invito dell’AGCM ad adottare la non cumulabità dei requisiti: anche i professionisti soci di S.T.P. validamente costituite e iscritte nel registro imprese e nel relativo ordine professionale possono essere inseriti nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, a condizione che essi detengano il controllo dei diritti di voto della S.t.p. garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” e quindi possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie.

Considerando infatti che l’iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale S.t.p. dell’ordine di appartenenza è subordinata al preventivo controllo della presenza, in capo ad una S.t.p., dei requisiti previsti all’articolo 10 della legge n. 183/2011 e della ricorrenza delle condizioni di validità espressamente indicate nel D.M. dell’8 febbraio 2013, n. 34 (“Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 211, n. 183”), compresa la presenza di eventuali patti parasociali, l’assetto societario della S.t.p. regolarmente iscritta è in linea con le disposizioni normative che regolano la disciplina delle società tra professionisti, e garantisce “il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica” della S.t.p., anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, ma nei patti parasociali sia disposto che i soci certificatori detengono il controllo dei diritti di voto della S.t.p.

Come specifica l’agenzia delle Entrate, è necessario che poi venga operato un controllo in ordine alla permanenza di detti requisiti: eventuali modifiche allo statuto sociale e/o ai patti parasociali devono essere tempestivamente comunicate alle strutture competenti per verificare che i cambiamenti non facciano venir meno il controllo di diritto attribuito ai soci professionisti.

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