Sentenza Corte Costituzionale 3 giugno 2022, n. 135

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ambiente - Foreste - Norme della Regione Siciliana - Applicabilità del testo unico in materia di boschi e foreste - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei limiti delle competenze statutarie nonché dei principi di ragionevolezza e tutela del paesaggio - Inammissibilità delle questioni. Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Eliminazione del vincolo paesaggistico sulle zone di rispetto, con asseriti effetti sull’estensione del condono edilizio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei limiti delle competenze statutarie e dei principi di ragionevolezza, tutela del paesaggio, buon andamento dell’amministrazione nonché invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale -- Non fondatezza delle questioni. Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Abrogazione del divieto di nuove costruzioni all’interno delle zone di rispetto - Irragionevole abbassamento del livello di tutela del paesaggio, violazione dell’obbligo di pianificazione paesaggistica e dei limiti della competenza statutaria in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale in parte qua . Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Abrogazione del divieto dell’arretramento delle costruzioni di 200 metri dai confini dei boschi e delle fasce forestali - Irragionevole abbassamento del livello di tutela del paesaggio, violazione dell’obbligo di pianificazione paesaggistica e dei limiti della competenza statutaria in materia di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale.

Gazzetta Ufficiale 08/06/2022 1a Serie Speciale, n. 23