Tracciabilità dei pagamenti: Il testo dell'articolo 3 coordinato con la bozza di decreto-legge

Un assoluto ed irreale silenzio sulla bozza di decreto-legge relativa alle modifiche ed integrazioni dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, circolata qualc...

19/10/2010
Un assoluto ed irreale silenzio sulla bozza di decreto-legge relativa alle modifiche ed integrazioni dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, circolata qualche giorno addietro.
Il decreto-legge non era all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre scorso e non è neanche tra i provvedimenti all'ordine del giorno del pre-consiglio di oggi 19 ottobre.

La nostra redazione per rendere più agevole ed immediata la lettura della bozza di decreto-legge, ha coordinato l'articolo 3 delle legge n. 136/2010 con l'articolo 2 della bozza di decreto-legge del 12 ottobre scorso in un testo a due colonne in cui è stato riportato nella colonna di sinistra il testo originario ed in quella di destra il testo con le modifiche introdotte.

In questi ultimi giorni , sul problema della tracciabilità dei pagamenti, si sono intrecciate opinioni diametralmente opposte di chi è contrario all'emanazione di un decreto-legge con cui rinviare l'effettiva entrata in vigore della tracciabilità e di chi, invece, critica, tout-court, l'emanazione della legge n. 136/2010
Nella scorsa settimana sul problema della tracciabilità è intervenuto il Magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Alberto Cisterna che ricordando come "Oggi le imprese si avvalgono di un nugolo di banche e di società finanziarie tramite le quali gestiscono i propri rapporti economici, pagano i fornitori, saldano i debiti, incassano i profitti, retribuiscono i lavoratori" ha precisato che la nuova norma "darebbe un vantaggio immediato a quegli imprenditori che svolgono la propria attività in modo trasparente e nel rispetto delle regole, oggi costretti a subire una vasta e illegittima concorrenza da parte di soggetti senza scrupoli".
Un nostro lettore, invece, in un commento alla notizia del 12 ottobre con cui comunicavamo la prediposizione da parte del Governo della bozza di decreto-legge di modifica dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 così manifestava il suo disappunto ed il suo sfogo: “Quando uno stato continua a fare tante leggi, legginie, decreti... vuol dire solo una cosa; che non si fida dei suoi cittadini e ha perso il rapporto di fiducia che invece dovrebbe esserci. Tutto viene fatto in funzione della mancanza di fiducia nei confronti dei cittadini camuffandolo con la scusa di antiriciclaggio.. così invece di semplificare le cose si va ad ingrassare le banche... andate a vedere che fine ha fatto il massimo scoperto... altro che conti usurai... uno stato borbonico (e magai fossimo sotto i borboni) che continua a complicare la vita ai cittadini obbligandoli a seguire decine di leggine sceme. Ma si sa che in Ialia fatta la legge trovato l'inganno...”.

Come sempre la ragione non sta soltanto da una parte ma crediamo che il buon senso potrebbe anche spingere chi di competenza a capire che, in certi casi, sono necessari, anche nei lavori pubblici e nei servizi di ingegneria ed architettura, pagamenti di poche decine di euro che mal si coniugano con quanto stabilito nel comma 3 dell'articolo 3 in cui viene precisato che "Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. ".
Forse sarebbe stato meglio inserire nella bozza di decreto-legge quello che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti aveva predisposto nella bozza di linee guida mai emanate e cioè che il pagamento possa essere disposto anche per contante per tutte le spese di natura contrattuale che abbiano carattere occasionale e urgente e che siano comunque inferiori a 500 euro.
L'Autorità precisava, nella bozza di determinazione mai emanata, che "A titolo puramente esemplificativo possono rientrare in tale casistica le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, come il materiale di cancelleria, il materiale di consumo per stampanti e fax, il materiale per piccoli lavori di manutenzione, le spese per l’acquisto di biglietti per mezzi di trasporto, per l'acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche".

Ricordiamo, per ultimo, che l'articolo 1 della bozza di decreto-legge contiene alcune disposizioni interpretative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 mentre con il comma 2 dell'articolo 2 della bozza viene aggiunto l'articolo 16-bis con cui viene precisato che:
  • le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge ed ai relativi subappalti e subcontratti;
  • i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge ed i relativi subappalti e subcontratti, devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge stessa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore con la precisazione che entro il medesimo termine, devono essere definite ulteriori modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 3 .

A cura di Paolo Oreto
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