Servizi di Architettura e di Ingegneria: Parametri per i preventivi e per i compensi delle prestazioni professionali

Dal 24 gennaio, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 sulle cosiddette "Liberalizzazioni" convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in riferime...

06/04/2012
Dal 24 gennaio, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 sulle cosiddette "Liberalizzazioni" convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 dello stesso sono state cancellate tutte le tariffe delle professioni regolamentate e di fatto per quanto concerne le professioni degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e dei geometri, sono state abrogate:
  • la legge 2 marzo 1949, n. 143 recante "Tariffa professionale ingegneri ed architetti";
  • il decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 recante "Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche";
  • la circolare Ministero Lavori pubblici 1 dicembre 2969, n. 6679 recante "Tariffa professionale per prestazioni urbanistiche";
  • la tariffa relativa ai procedimenti arbitrali di cui al decreto ministero Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398;
  • la legge 2 marzo 1949, n. 144 recante "Testo unico della tariffa per le prestazioni professionali dei geometri";
  • il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 18 novembre 1971 recante "Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi";
  • il decreto del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale",
ma sono state abrogate, anche, le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe e, pertanto debbono intendersi abrogati, tra l'altro, alcuni commi di alcuni articoli del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:
  • i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 92;
  • il comma 10 dell'articolo 240;
  • il comma 12 dell'articolo 240;
  • il comma 5 dell'articolo 243;
ma, anche alcuni commi di alcuni articoli del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2012 e precisamente:
  • la letera b) del comma 1 dell'articolo 50;
  • i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 238;
  • il comma 2 dell'articolo 262;
  • il comma 6 dell'articolo 314,
sperando di non avere dimenticato nulla, ma sulle abrogazioni occorrerebbe un intervento specifico e puntuale del legislatore al fine di evitare possibili equivoci.

Fatte queste premesse vogliamo entrare nel merito del problema e crediamo che il comportamento dei liberi professionisti e delle stazioni appaltanti dovrebbe essere improntanto a sistemi di trasparenza che non possono far altro che far determinare i compensi in funzione di propri parametri di riferimento da rendere pubblici.
Mi spiego meglio.
Si è vero, sono state abrogate le tariffe professionali ma non è stata tolta ai singoli professionisti ed alle stazioni appaltanti la possibilità di determinare e pubblicizzare propri parametri di riferimento che potrebbero essere, in parte, anche ricavati dalle attuali tariffe professionali.
Per semplicità, trattiamo, qui di seguito separatamente, i Lavori proivati ed i Lavori Pubblici.

Lavori Privati
Ogni singolo professionista potrebbe, anche con riferimento alla ormai abrogata tariffa professionale, costruirsi un proprio listino in cui, in funzione della tipologia dell’opera che ritiene di poter progettare e dirigere, definisca i parametri dei compensi in relazione all'importo ed alla complessità dell'opera stessa. In definitiva si tratterebbe di costruirsi una Tabella in cui in funzione dell'importo dell'opera e della categoria della stessa vengano individuati tre parametri (percentuali) per il proprio compenso.
Per quanto concerne gli importi delle opere potrebbero essere definiti da tre a 5 parametri, ad esempio: sino a 100.000 euro, da 100.000 a 500.000 euro, da 500.000 ad 1.000.000 di euro, da 1.000.000 a 5.000.000 di euro, oltre 5.000.000 e tante categorie in funzione delle opere che lo stesso professionista ritiene di potere eseguire, ad esempio: fabbricati rurali, fabbricati rurali di importanza speciale, case unifamiliari, case plurifamiliari, ………………..
Per oguna delle categorie determinate e per ogni importo dovrebbero essere, poi, definiti tre parametri (percentuali) di riferimento in funzione del fatto che si possa trattare di un incarico semplice, di un incarico di media difficoltà o di un incarico complesso precisando che tale definizione non deve essere legata all’importanza dell’opera ma alle richieste del committente.
Ad esempio la progettazione di una casa unifamiliare potrebbe essere un incarico semplice e per la stessa potrebbe essere scelto il parametro più basso se il committente richiede requisiti "normali" mentre potrebbe essere scelto il parametro più alto se le richieste progettuali sono più particolari ed esulano dalle normali richieste (ad esempio la realizzazione di pavimentazioni tali per i quali occorrano i disegni di dettaglio di ogni stanza o la realizzazione di infissi interni decorati per i quali occorre effettuare una progettazione di dettaglio degli stessi).
Con la precisazione, in ogni caso, che non si tratta di una tariffa ma di parametri che il singolo professionista stabilisce autonomamente e senza alcun riferimento ad una tariffa professionale.
Sarebbe auspicabile, al fine di evitare contenziosi, che il preventivo venga definito in forma scritta e che lo stesso sia sottoscritto dal cliente per accettazione ma è lecito chiedersi come faranno gli Ordini professionali ad esprimere il proprio parere sul fatto che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Al fine di evitare possibili equivoci, il singolo professionista deopo aver predisposto i propri parametri per le prestazioni professionali dalle più semplici alle più complesse potrà renderli noti al pubblico sia per mezzo di affissione nei locali del proprio studio, che con una brochure che con la pubblicazione sul proprio sito web.

Lavori pubblici
Nel caso di committenti pubblici, il problema della determinazione dell'importo a base d’asta per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria è più complesso perché con l'abrogazione della tariffa professionale si incorrerà, certamente, in una definizione dei compensi base che non sarà più univoca per tutte le amministrazioni ma, al fine di evitare che per uno stesso ente appaltante, ogni singola determinazione sia una scelta personale e momentanea del Responsabile del procedimento di turno, l'unica soluzione che ci sembra praticabile dovrebbe essere analogicamente identica a quella individuata per i lavori privati con la particolarità che i parametri di riferimento debbono essere scelti, in questo caso, non dal Professionista ma dall'Amministrazione che dovrebbe dotarsi di un regolamento interno approvato con delibera in cui vengano definiti i parametri (sempre in funzione dell’importo delle opere, della categoria e del grado di complessità delle stesse) cui fare riferimento per la determinazione dei compensi de i servizi di architettura e di ingegneria da porre a base d'asta.
Ovviamente il responsabile del procedimento di turno, nella definizione dell'importo a base d'asta, relativo ad un determinato servizio di architettura o di ingegneria, non sarebbe, come adesso, libero di scegliere a propria discrezione ma avrebbe l'obbligo di riferirsi ai parametri definiti dalla propria amministrazione.
A cura di Paolo Oreto
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