Autorità vigilanza: Atto di segnalazione con proposte in materia di lavori pubblici

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha inviato al Governo ed al Parlamento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett...

15/07/2013
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha inviato al Governo ed al Parlamento, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f), del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) l'atto di segnalazione n. 2, del 4 luglio 2013: Osservazioni e proposte di intervento in materia di appalti pubblici.
L'Autorità, nell'atto di segnalazione oggetto della presente notizia, chiede una notevole quantità di modifiche al Codice dei contratti con misure ritenute idonea:
  • al contenimento della spesa ed alla semplificazione delle procedure;
  • alla riduzione del rischio di opere incompiute;
  • a favorire la partecipazione alle gare;
  • alla deflazione del contenzioso.

Nessun riferimento, invece, a quanto chiesto dai presidenti dei consigli nazionali di otto professioni tecniche (agrotecnici, architetti, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali) che, recentemente, avevano evidenziato come oltre il 97% degli studi professionali sia fuori dal mercato dei lavori pubblici ed avevano chiesto alcune modifiche al codice dei contratti al fine di riaprire il mercato ai giovani e ai professionisti, di rilanciare la procedura del concorso, di garantire maggiore trasparenza nella composizione delle commissioni giudicatrici e di ridurre i ribassi eccessivi dei compensi, che oggi sfiorano e talvolta superano la soglia dell'80%.

Per quanto concerne il contenimento della spesa e la semplificazione delle procedure, l’Autorità richiede alcune modifiche in materia di concessioni previste dal DL 69/2013 e l’eliminazione della proroga dell’esclusione automatica delle offerte anomale.
L’Autorità, al paragrafo 1.2, precisa che, in un’ottica di semplificazione, sarebbe auspicabile una revisione generale dei criteri di individuazione delle offerte anomale, in maniera uniforme per gli appalti sopra e sotto soglia comunitaria, in modo tale da prevedere o una verifica di congruità per ogni miglior offerta ovvero lasciare alla stazione appaltante la scelta se procedere o meno alla citata verifica, sulla base di criteri prestabiliti, quali, ad esempio, lo scostamento dell’offerta, superiore ad una certa soglia, da un parametro prestabilito, che potrebbe essere la media, la mediana o un particolare decile.

Nel paragrafo 2 dell’atto di segnalazione, l’Autorità, per evitare il rischio di opere incompiute, in riferimento all’art. 21 del decreto-legge n. 69/2013 che prevede un ulteriormente differimento, al 30 giugno 2014, dell’entrata in vigore dell’obbligo della garanzia globale di esecuzione, auspica che l’ulteriore periodo di proroga non trascorra invano e che tale periodo venga utilizzato per avviare lo studio di soluzioni che consentano di superare le difficoltà poste dal mercato alla copertura di tali rischi. Al riguardo potrebbe essere avviate sperimentazioni, ad esempio, nel settore autostradale, al fine di trovare soluzioni al riguardo.

Per favorire la partecipazione alle gare, l’Autorità, al paragrafo 4 dell'atto di segnalazione, chiede la revisione della normativa in materia di qualificazione per i lavori ed il potenziamento dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 46 del Codice.
Nel dettaglio, per quanto concerne la qualificazione per i lavori, l'Autorità precisa che sta predisponendo una proposta di segnalazione, in merito a taluni correttivi da apportare al sistema in generale ed in particolare agli articoli 71, 76 e 77 del Regolamento – relativi agli effetti delle cessioni o degli affitti di complessi industriali o di rami d’azienda – nonché relativamente alle conseguenze del Parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale – 26 giugno 2013, n. 3014 –, che si è espresso in senso favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli articoli 109, comma 2, 107, comma 2, 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3).
Per quanto concerne il soccorso istruttorio, l'Autorità precisa che nelle attuali condizioni, successive alle modifiche introdotte dall’art. 46 del Codice, la linea di demarcazione tra esercizio legittimo e non legittimo del soccorso istruttorio, in riferimento al rispetto della par condicio e del limite degli elementi essenziali, non sempre è agevolmente tracciabile, con le conseguenze in termini di contenzioso che ne derivano.

Nel paragrafo 5 relativo alle misure per la deflazione del contenzioso, l'Autorità, nell’atto di segnalazione, precisa che, al fine di conferire una reale efficacia deflattiva del contenzioso amministrativo, in materia di appalti pubblici, all’istituto del precontenzioso di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del Codice, si potrebbe valutare l’opportunità di modificare lo stesso, riproponendo quanto previsto originariamente da tale articolo.

Per ultimo, l’Autorità, al paragrafo 3, dopo aver precisato che pur se le è stato riconosciuto un ruolo fondamentale nella redazione di bandi-tipo e di predisposizione dei prezzi di riferimento per il settore sanitario, aggiunge che, per rafforzare l'incisività dells propria azione, ritiene opportune, oltre alle misure proposte in materia di concessioni, una serie di ulteriori misure, in ordine alle quali si avanza proposte di modifiche al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

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