Nuovo Codice degli Appalti, abrogazione a singhiozzo per il DPR n. 207/2010

Con la pubblicazione in Gazzetta del nuovo Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la speranza degli operatori è che il nuovo Codice possa da una parte dar...

20/04/2016

Con la pubblicazione in Gazzetta del nuovo Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la speranza degli operatori è che il nuovo Codice possa da una parte dare stabilità e certezza, e dall'altra incentivare un settore fondamentale per il Paese ma che negli ultimi anni ha subito un pesante rallentamento.

Purtroppo, però, la speranza deve sempre scontrarsi con una realtà che nel caso di specie è ben lontana dalla perfezione e che addirittura rischia di paralizzare ulteriormente il mercato dei lavori pubblici italiano. Lasciando stare l'assenza di una fase di vacatio legis, anche minima, o di un periodo transitorio che avrebbe concesso alle stazioni appaltanti e a tutti gli operatori di studiare le nuove procedure, il nuovo Codice degli Appalti prevede l'abrogazione di diverse norme che creeranno un confusione normativa di non poco conto.

Scarica il testo del D.Lgs. n. 50/2016

L'art. 217 (abrogazioni), lettera u) del D.Lgs n. 50/2016 prevede quella che possiamo chiamare "abrogazione a singhiozzo" del Regolamento n. 207/2010. Entrando nel dettaglio, vengono immediatamente abrogate alla data di pubblicazione del Codice:

  • la Parte I dall’articolo 1 articolo 8;
  • la Parte II, Titolo I, Capo II dall’articolo 11 all’articolo 13;
  • la Parte II, Titolo II, Capo II dall’articolo 44 all’articolo 59;
  • la Parte II, Titoli IV, V, VI, VII, VIII, dall’articolo 97 all’articolo 177;
  • la Parte II, Titolo IX, Capo III  dall’articolo 211 all’articolo 214;
  • la Parte II, Titolo XI, Capo III  dall’articolo 249 all’articolo 250;
  • la Parte III dall’articolo 252 all’articolo 253 e dall’articolo 257 all’articolo 270;
  • la Parte IV, V dall’articolo 271 all’articolo 342;
  • la Parte VII dall’articolo 357 all’articolo 359,

del Regolamento n. 207/2010 nonché gli allegati e le parti di allegati richiamati negli articoli abrogati.

Le altre parti del Regolamento resteranno, invece, in vigore fino alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del d.lgs. n. 50/2016 che opereranno la ricognizione delle disposizioni sostituite.

Speciale Codice Appalti

In pratica, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, sono ancora vigenti le seguenti parti del Regolamento n. 207/2010:

  • Parte II Titolo I, Capo I dall’articolo 9 all’articolo 10
  • Parte II, Titolo II, Capo I dall’articolo 14 all’articolo 43;
  • Parte II, Titolo III, Capi I, II, III e IV dall’articolo 60 all’articolo 96;
  • Parte II, Titolo IX, Capi I e II  dall’articolo 178 all’articolo 210;
  • Parte II, Titolo X, Capi I e II  dall’articolo 215 all’articolo 238;
  • Parte II, Titolo XI, Capi I e II  dall’articolo 239 all’articolo 248
  • Parte III dall’articolo 254 all’articolo 256;
  • Parte VI, Titolo I e II dall’articolo 343 all’articolo 356;

e continuano, anche a restare vigenti gli allegati e le parti richiamati negli articoli vigenti.

Se questa è la semplificazione voluta dal Governo, direi che possiamo anche preoccuparci.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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