Incarichi - Elenchi professionisti
Elenco Professionisti per servizi di verifica della progettazione di importo inferiore a 100.000 euro
STAZIONE APPALTANTE
Ministero della Difesa - X Reparto Infrastrutture - Napoli
SCADENZA 11/05/2012
Elenco dei soggetti abilitati alla attività di verifica dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.
Categorie
A) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro [comma 1 lettera a) dell'art.48 del DPR 207/2010]
B) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro [comma 1 lettere b1) e b2) dell'art.48 del DPR 207/2010]
C) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiori ad €. 5.278.000,00 per opere a rete. [comma 2 dell'art.48 del DPR 207/2010]
Soggetti ammessi a presentare istanza di partecipazione
Possono presentare domanda i soggetti indicati all'art. 112 comma 5 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare i soggetti di cui all'art. 48 comma 1 lettera a) e b) e comma 2 del DPR 207/2010 che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché degli ulteriori requisiti richiesti dall'art.50 del DPR 207/2010 e dalla vigente normativa di settore, da documentare all'atto della presentazione della domanda o da dichiarare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
In particolare possono presentare istanza al presente avviso :
A) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro i soggetti di cui al comma 1 lettera a) dell'art.48 del DPR 207/2010 e precisamente:
Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2 del DPR 207/2010. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi dovranno altresì dimostrare, al momento dell'affidamento dell'incarico , in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4 del DPR 207/2010, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione dovranno altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;
B) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro i soggetti di cui al comma 1 lettere b1) e b2) dell'art.48 del DPR 207/2010 e precisamente:
1) i soggetti di cui al para precedente lettera A) e con le predette limitazioni;
2) i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare, al momento dell'affidamento dell'incarico, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4 del DPR 207/2010, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti dovranno altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici può accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
C) Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a €.1.000.000 di euro per opere puntuali e per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiori ad €.5.278.000,00 per opere a rete.
Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a €.1.000.000,00 di euro per opere puntuali , e per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiori ad €. 5.278.000,00 per opere a rete, potranno concorrere all'affidamento dell'attività' di verifica anche i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice non in possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001. Responsabile del Procedimento: Ing. Lucio Eugenio
Categorie
A) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro [comma 1 lettera a) dell'art.48 del DPR 207/2010]
B) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro [comma 1 lettere b1) e b2) dell'art.48 del DPR 207/2010]
C) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiori ad €. 5.278.000,00 per opere a rete. [comma 2 dell'art.48 del DPR 207/2010]
Soggetti ammessi a presentare istanza di partecipazione
Possono presentare domanda i soggetti indicati all'art. 112 comma 5 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare i soggetti di cui all'art. 48 comma 1 lettera a) e b) e comma 2 del DPR 207/2010 che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché degli ulteriori requisiti richiesti dall'art.50 del DPR 207/2010 e dalla vigente normativa di settore, da documentare all'atto della presentazione della domanda o da dichiarare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
In particolare possono presentare istanza al presente avviso :
A) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro i soggetti di cui al comma 1 lettera a) dell'art.48 del DPR 207/2010 e precisamente:
Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2 del DPR 207/2010. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi dovranno altresì dimostrare, al momento dell'affidamento dell'incarico , in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4 del DPR 207/2010, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione dovranno altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico;
B) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro i soggetti di cui al comma 1 lettere b1) e b2) dell'art.48 del DPR 207/2010 e precisamente:
1) i soggetti di cui al para precedente lettera A) e con le predette limitazioni;
2) i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare, al momento dell'affidamento dell'incarico, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4 del DPR 207/2010, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti dovranno altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici può accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
C) Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a €.1.000.000 di euro per opere puntuali e per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiori ad €.5.278.000,00 per opere a rete.
Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a €.1.000.000,00 di euro per opere puntuali , e per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiori ad €. 5.278.000,00 per opere a rete, potranno concorrere all'affidamento dell'attività' di verifica anche i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice non in possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001. Responsabile del Procedimento: Ing. Lucio Eugenio