Articolo 11 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1. 2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01. (comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024).

2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. (comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)

3. Gli operatori economici Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici (parole sostituite dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024) possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01 (parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024).

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Documenti allegati

Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 dicembre 2024, n. 2993
Verifica costi della manodopera - Applicazione CCNL di settore - d.Lgs. n. 36/2023 - Codice Appalti - Codice dei Contratti Pubblici
Sentenza TAR Lombardia 31 gennaio 2025, n. 296
Appalti Pubblici - Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) – CCNL indicato dalla S.A. – CCNL applicato dal concorrente – Principio di equivalenza – D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti
Delibera ANAC 3 marzo 2025, n. 75
CCNL – Indicazione negli atti di gara – Stretta connessione con le prestazioni oggetto nell’appalto – Art. 11, Allegato I.01, D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 giugno 2024, n. 2562
Ritenuta sui pagamenti
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Appalti pubblici - Cause da esclusione - Mancata indicazione CCNL - Soccorso istruttorio - Offerta economica incompleta - Codice degli Appalti - Codice dei Contratti Pubblici
Sentenza TAR Lazio 11 aprile 2025, n. 7201
Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro – CCNL – Verifica di anomalia – Codice dei contratti – D.Lgs. n. 36/2023
Sentenza TAR Sicilia 24 aprile 2025, n. 1335
Equivalenza CCNL - Costi della manodopera - Appalti Pubblici - Codice dei Contratti Pubblici - Codice Applti - d.Lgs. n. 36/2023