Articolo 12 - Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:

  1. alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
  2. alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.