Articolo 218 - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalità di cui all'allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Documenti allegati

Contributo sul Codice dei contratti Durante
La risoluzione extragiudiziale delle controversie: il CCT
Sentenza TAR Veneto 5 novembre 2025, n. 1999
Collegio Consultivo Tecnico - CCT facoltativo - Lodo arbitrale - Autonomia contrattuale - Volontà negoziale - Giurisdizione nel contenzioso - d.Lgs. n. 36/2023 - Codice Appalti - Codice dei Contratti Pubblici