Articolo 219 - Scioglimento del collegio consultivo tecnico

1. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia. (comma inserito dall'art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)

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Contributo sul Codice dei contratti Durante
La risoluzione extragiudiziale delle controversie: il CCT