Articolo 58 - Suddivisione in lotti
1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.
4. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.
5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.
Documenti allegati
Appalti pubblici - Parere motivato ai sensi dell’articolo 220 comma 3 d.lgs. 36/2023 - Appalto multilotto - Clausola illegittima - Partecipazione unitaria - Violazione principio del libero accesso al mercato Parere
Appalti pubblici - Collegamento sostanziale tra imprese - Onere della prova - Sindacato giurisdizionale - art. 58 d.Lgs n. 36/2023 - Codice Appalti - Codice dei Contratti Pubblici Sentenza
Collegamento tra imprese – Vincolo di aggiudicazione – Requisiti di partecipazione – Accordi di partenariato – Divisione in lotti – Esclusione – Codice Appalti Sentenza
Lotto unico - Suddivisione in lotti - Principio del risultato - Discrezionalità della stazione appaltante - Art. 58 d.lgs. 36/2023 - Codice Appalti - Codice dei Contratti Pubblici Sentenza
Limiti di partecipazione - Gare suddivise in lotti - Vincoli di aggiudicazione - Imprese infragruppo - Gruppo societario - Operatore economico - Direttiva 2014/24/UE - Art. 46 direttiva appalti - Art. 58 d.lgs. 36/2023 - Estensione soggettiva dei limiti - Intento elusivo - Unico centro decisionale - Concorrenza negli appalti - Principio di proporzionalità - Principio di certezza del diritto - Rinvio pregiudiziale alla Corte UE Sentenza