Bonus edilizi: cessione del credito solo a SAL?

09/11/2022

La bolla è ufficialmente scoppiata. Dopo le recenti 5 sentenze emesse nei confronti di 5 distinti cessionari (Banco Desio e della Brianza, Illimity Bank, Poste Italiane, Groupama e Cassa Depositi e Prestiti) relative al superbonus 110%, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta con la sentenza n. 42012 della Corte di Cassazione che farà certamente discutere.

Bonus fiscali e misure antifrode

Ne parleremo domani in un articolo dettagliato e approfondito. Anticipiamo solo una parte di questa sentenza in cui si parla del meccanismo di cessione del credito per gli altri bonus edilizi post Decreto Legge n. 157/2021 (primo Decreto antifrode).

Ricordiamo che con questo provvedimento il legislatore ha esteso i meccanismi di controllo (visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese) a tutti i bonus edilizi utilizzati con le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

A fine 2021, in commissione parlamentare è stato chiarito che nel caso di bonus facciate era possibile pagare i lavori entro il 31 dicembre 2021 per poi completarli successivamente (senza date indicazioni sul fine lavori). Chiarimento in cui si è confermata anche la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura pagando il 10% dell'importo complessivo entro il 2021 per utilizzare la maggiore aliquota del 90% (nel 2022 è scesa al 60%).

Cessione a SAL

Gli ermellini, dopo un'attenta ricostruzione del quadro normativo, ricordando la definizione di SAL contenuta all'art. 14, comma 1, lettera d) del DM n. 49/2018, riferendosi all'ecosismabonus 85%, hanno spiegato che non può essere rilasciato alcun visto di conformità relativamente a cessione crediti in presenza di lavorazioni o somministrazioni non ancora eseguite.

Secondo la Cassazione, diversamente dal Superbonus che impone l'utilizzo delle opzioni a SAL minimi del 30%, per gli altri bonus il visto di conformità si potrebbe apporre solo per stati di avanzamento e solo per quegli importi di lavori effettivamente realizzati.

La Cassazione ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo cui sarebbero state emesse fatture in acconto, con sconto in fattura e credito ceduto, rispetto alla materiale esecuzione dei lavori.

Si consiglia la lettura integrale della sentenza.

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