Stop al bonus barriere architettoniche per gli infissi

29/12/2023

Si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo provvedimento d'urgenza varato ieri dal Consiglio dei Ministri che, tra le altre cose, modifica pesantemente il bonus 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsto dall'art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Niente più bonus 75% per la sostituzione degli infissi

A partire dall'entrata in vigore del nuovo Decreto Legge, il bonus 75% previsto per l'eliminazione delle barriere architettoniche non potrà più essere utilizzato per la sostituzione degli infissi o per gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).

Il bonus 75% sarà limitato esclusivamente alla realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente:

  • scale;
  • rampe;
  • ascensori;
  • servoscala;
  • piattaforme elevatrici.

Occorre l'asseverazione tecnica

Oltre a questo, viene espressamente previsto che il rispetto dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 risulti da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Una asseverazione che in realtà avrebbe dovuto essere già implicitamente presente per avere accesso al bonus 75%. Imponendo il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, il bonus 75% avrebbe dovuto sottostare alla disposizione di cui all’art. 7, comma 3 del D.M. n. 236/1986 che dispone:

La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti.
L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

Una attestazione che evidentemente era sfuggita a tutti gli utilizzatori e promotori di questa detrazione oltre che al legislatore stesso che ha deciso di prevederla espressamente.

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