Ultime notizie Superbonus 110%: ecco il nuovo Decreto Legge

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto Legge ad hoc che interviene sulla disciplina del Superbonus 110% e del bonus barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 29/12/2023

Quasi al gong di fine anno, il Consiglio dei Ministri n. 64 del 28 dicembre 2023 ha approvato un nuovo Decreto Legge recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77” che interviene sulla disciplina che riguarda il superbonus e il bonus barriere architettoniche.

Il Decreto Legge si compone dei seguenti 4 articoli (a dimostrazione che quando si vuole, è possibile pubblicare provvedimenti d’urgenza omogenei e chiari nei contenuti):

  • Articolo 1 - Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia;
  • Articolo 2 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
  • Articolo 3 - Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • Articolo 4 - Entrata in vigore.

Superbonus 110%: cosa prevede il nuovo Decreto Legge

Relativamente al superbonus 110%, alla fine la scelta è stata quella del “SAL straordinario” che garantirà l’utilizzo dell’aliquota maggiorata al 110% sulle opere realizzate nel corso del 2023. È stato, infatti, previsto che in relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023.

Resta fermo l’utilizzo del superbonus con aliquota al 70% per le opere ancora da effettuare a partire dall’1 gennaio 2024.

Entrando nel dettaglio, l’art. 1, comma 1 del nuovo Decreto Legge dispone:

1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Nella relazione tecnica allegata al Decreto Legge si specifica:

La disposizione di cui al comma 1 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi legati al cd. Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato miglioramento di due classi energetiche.

L’intervento in esame, pertanto, non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione.

In linea teorica l’intervento potrebbe comportare un mancato recupero di gettito nei casi in cui i lavori non fossero completati entro i termini previsti e, di conseguenza, non viene raggiunto il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio oggetto di intervento.

In realtà, attualmente nelle previsioni del Bilancio dello Stato non sono ancora ascritti effetti di recupero in merito alle suddette fattispecie e, inoltre, in un’ottica prudenziale, gli oneri derivanti dall’agevolazione in esame considerano sempre la fruizione della misura per intero, ossia ipotizzando che i lavori vengano ultimati.

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