SOSPENSIONE DEI LAVORI

Con l’articolo 36-bis, comma 1 del testo modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, vengono dati più poteri al personale ispettivo che opera presso l...

29/08/2006
Con l’articolo 36-bis, comma 1 del testo modificato dalla legge di conversione n. 248/2006, vengono dati più poteri al personale ispettivo che opera presso le direzioni del lavoro e, pertanto, gli ispettori potranno, discrezionalmente, sospendere l’attività dei cantieri in presenza di rilevanti violazioni normative nei seguenti due casi:
  • accertamento di impiego di lavoratori in “nero” in misura pari o superiore al 20% della forza lavoro operante in cantiere;
  • accertamento di reiterate violazioni alla normativa sulla durata massima dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali disciplinati dagli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003.
Il Ministero del Lavoro con la nota del 24 agosto scorso, ha trasmesso alle proprie articolazioni periferiche la bozza di modello contenente il “Provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito del cantiere” ai sensi dell’art. 36bis, comma 1, del decreto legge n. 223/06, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/06. Nella bozza è espressamente previsto che “Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Regionale del Lavoro (art. 1, DPR n. 1199/1971), entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L. n. 1034/1971, come modificata dalla legge n. 205/2000) entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8, DPR n. 1199/1971) entro 120 giorni dalla notifica”.
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