Sicurezza: operativi i nuovi sconti sul premio INAIL

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 dicembre 2010 recante ...

24/02/2011
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 dicembre 2010 recante "Riscrittura a tariffa vigente dell'articolo 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000" e con il quale diventano operativi i nuovi sconti del tasso medio di tariffa per interventi mirati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.

In particolare, le imprese in regola con le disposizioni in materia prevenzionistica e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, in caso di interventi effettuati nel 2010 finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, possono accedere ai nuovi sconti del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, come segue:

- Fino a 10 lavoratori/anno - Riduzione del 30%
- Da 11 a 50 lavoratori/anno - Riduzione del 23%
- Da 51 a 100 lavoratori/anno - Riduzione del 18%
- Da 101 a 200 lavoratori/anno - Riduzione del 15%
- Da 201 a 500 lavoratori/anno - Riduzione del 12%
- Oltre 500 lavoratori/anno - Riduzione del 7%

Per ottenere la riduzione, il, datore di lavoro deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Pena inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato. L'INAIL dovrà provvedere entro 120 giorni dalla data della domanda a emanare il relativo provvedimento motivato. La riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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