Terre e rocce da scavo: Sottoprodotto e non rifiuto speciale

In riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Governo ita...

03/09/2012
In riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Governo italiano ha predisposto il relativo schema di decreto interministeriale che dopo aver ottenuto il 16 aprile 2012 parere positivo, con alcune osservazioni formali, da parte del Consiglio di Stato, il 6 maggio è stato trasnesso all'Unione europea affinchè la stessa ne verificasse i contenuti prima della sua emanazione.
La Commissione Europea - Direzione generale per le imprese non ha formulato entro il 16 agosto scorso alcuna osservazione ed ha ritenuto, quindi, implicitamente che il provvedimento non ha contenuti tali da pregiudicare la concorrenza ed il mercato.

E', però, opportuno, giusto e corretto sottolineare, anche al fine di evitare comportamenti contrari alla normativa vigente (che sino all'emanazione del provvedimento continua ad essere quella dell'art. 186 del d.lgs 152/2006), che la scadenza del termine del 16 agosto non ha effetti immediati sull'attività delle imprese e dei committenti che, invece, si avranno soltanto con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale che dovrebbe avvenire entro il corrente mese di settembre.
Ma è, anche, opportuno osservare che l'assenza di osservazioni da parte della Commissione, pur non eliminando la possibilità che il decreto possa essere successivamente impugnato in sede comunitaria da parte di soggetti portatori di interessi legittimi, consente al Governo di predisporre gli altri atti propedeutici alla pubblicazione ed all'entrata in vigore del provvedimento (firma del Capo dello Stato, registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale).

Con il decreto interministeriale, oggetto della presente notizia, viene stabilito il fondamentale principio che il materiale da scavo è un sottoprodotto se sono rispettate le seguenti quattro condizioni:
  • il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell'opera;
  • il materiale da scavo deve essere riusato nell'esecuzione della stessa o di un'altra opera;
  • il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente;
  • il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale.

Ricordiamo che la nozione di sottoprodotto è antitetica a quella di rifiuto e genera la possibilità che il materiale possa essere riutilizzare nell'ambito del cantiere senza doverlo trattare come uno scarto.
Lo schema di decreto consta dei seguenti 15 articoli:
  • Art. 1 - Definizioni
  • Art. 2 - Finalità
  • Art. 3 - Ambiti di applicazione ed esclusione
  • Art. 4 - Disposizioni generali
  • Art. 5 - Piano di utilizzo
  • Art. 6 - Situazioni di emergenza
  • Art. 7 - Obblighi generali
  • Art. 8 - Modifica del piano di utilizzo
  • Art. 9 - Realizzazione del piano di utilizzo
  • Art. 10 - Deposito in attesa di utilizzo
  • Art. 11 - Trasporto
  • Art. 12 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U .
  • Art. 13 - Gestione dei dati
  • Art. 14 - Controlli e ispezioni
  • Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie
e dei seguenti 9 allegati:
  • Allegato 1 - Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo
  • Allegato 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione
  • Allegato 3 - Normale pratica industriale
  • Allegato 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamente delle qualità ambientali
  • Allegato 5 - Piano di utilizzo
  • Allegato 6 - Documento di trasporto
  • Allegato 7 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U .
  • Allegato 8 - Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni
  • Allegato 9 - materiali di riporto di origine antropica

Di notevole importanza l'articolo 5 del decreto che tratta il piano di utilizzo che deve essere presentato all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.
L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera oppure, per le opere soggette a valutazione ambientale, il ministero dell'Ambiente o la Regione.

A cura di Gabriele Bivona
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